Appalti, paga il direttore lavori
Appalti, paga il direttore lavori
Committente risarcito se manca la sorveglianza sulla ditta quando emergono vizi nell’esecuzione. Lo ha affermato la Corte di cassazione con un’ordinanza

di di Dario Ferrara  22/10/2024 02:00

Il direttore dei lavori risarcisce il committente perché non sorveglia l’appaltatore nella realizzazione del progetto. Il professionista, che è anche progettista dell’opera, risponde per la mancata verifica del lavoro quando emergono vizi nell’esecuzione, ad esempio le infiltrazioni all’interno dell’immobile dovute al fatto che non sono state posate in modo corretto le tegole che costituiscono il manto di copertura del fabbricato. Così la Corte di cassazione civile, sez. seconda nell’ordinanza n. 27045 del 18/10/2024.

Plurime responsabilità

Accolto il ricorso proposto dal committente: sbaglia la Corte d’appello a riformare la sentenza del Tribunale condannando il cliente a restituire al professionista oltre 14 mila euro, più altri 3.700 per spese di consulenza tecnica d’ufficio. A circa sei anni dalla compravendita dell’immobile emergono infiltrazioni d’acqua piovana dal sottotetto: il proprietario dei locali contesta i vizi al venditore, al costruttore, al subappaltatore e al progettista-direttore dei lavori. All’esito dell’accertamento tecnico preventivo il giudizio è instaurato contro quest’ultimo. Secondo la perizia di parte le infiltrazioni derivano da difetti nella pendenza e nella planarità del tetto, dovuti alla posa delle tegole e al montaggio della guaina protettiva realizzati non a regola d’arte. Trova ingresso la censura secondo cui il giudice d’appello non considera le plurime responsabilità dell’architetto nella qualità di direttore dei lavori nella fase esecutiva.

Omesso controllo

Il direttore dei lavori, infatti, deve accertare che la progressiva realizzazione dell’opera rispetti il progetto e che l’esecuzione avvenga in modo conforme al capitolato d’appalto e alle regole della tecnica. Insomma: è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire che l’opera sia realizzata senza difetti di costruzione. E risulta dunque responsabile il professionista che non vigila né impartisce le opportune disposizioni in materia o manca di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore; il tutto senza riferire al committente. L’intervento, nel caso specifico, è portato a termine in maniera non conforme al progetto redatto dallo stesso architetto oltre che alle regole della buona tecnica. La parola passa al giudice del rinvio.

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