Quote in cooperativa rivalutate. Aumentano i valori delle partecipazioni
Quote in cooperativa rivalutate. Aumentano i valori delle partecipazioni
In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle imprese e del made in Italy che allinea le coop alle srl. Sale la soglia massima dell’attivo dello stato patrimoniale

di di Bruno Pagamici 22/10/2024 02:00

È scattato l’incremento dei valori minimi e massimi delle partecipazioni detenute dai soci delle società cooperative e dell’attivo dello stato patrimoniale. In particolare, i limiti di valore indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile sono stati incrementati dal decreto 8 agosto 2024 del ministero delle imprese e del made in Italy (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2024) del 43,8% rispetto ai precedenti importi, sulla base della variazione media annua dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Attivo patrimoniale

Secondo la disposizione di cui all’art. 2519, secondo comma, c.c., l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore, nella precedente versione della norma, ad un milione di euro. Con l’entrata in vigore del decreto 8 agosto 2024, il valore dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 1.000.000 di euro a 1.438.000 euro.

Partecipazioni detenute dai soci

Secondo quanto contenuto nella precedente versione dell’art. 2525 c.c., primo e secondo comma, «Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né per le azioni superiore a 500 euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma».

In seguito alle modifiche apportate dal decreto Mimit:

• il valore massimo dell’azione di cui all’art. 2525, primo comma c.c. è elevato ad euro 719;

• il limite massimo del valore della partecipazione di cui all’art. 2525, secondo comma c.c. è elevato ad euro 143.800.

Il capitale sociale

Il capitale sociale delle cooperative è variabile in quanto caratterizzato dal principio della “porta aperta”, cioè della possibilità di ingresso di nuovi soci senza particolari formalità, salva l’approvazione da parte dell’organo amministrativo che deve verificare la presenza dei requisiti previsti dallo statuto coerentemente con lo scopo mutualistico e l’attività svolta. Nell’assemblea dei soci non si vota in base al capitale sottoscritto ma “per testa”. Per quanto riguarda l’amministrazione e il controllo della società, sono richiamate le norme dettate per le società di capitali (spa oppure srl ove previsto dallo statuto). La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

I soci

Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, proprio come nelle società di capitali. L’atto costitutivo deve indicare il sistema di amministrazione adottato, le regole per la ripartizione degli utili e sui ristorni, sul recesso e sui conferimenti. Le quote o azioni sottoscritte dai soci non possono avere un valore nominale inferiore ai 25 euro anche con le nuove regole, mentre la singola azione non può avere un valore nominale superiore a 719 euro (anziché 500 euro). In ogni caso nessun socio non può avere quote o azioni per un valore superiore a 143.800 euro (anziché 100.000 euro).

La coop srl

Lo statuto può scegliere di applicare le norme sulla srl anziché quelle sulla spa fino a che la cooperativa ha meno di venti soci e l’attivo che adesso non deve superare 1.438.000 euro. In questo caso la cooperativa può avere un minimo di tre soci, purché persone fisiche, anziché nove. Se si scende sotto il minimo c’è un anno di tempo per fare entrare nuovi soci, pena lo scioglimento.

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