Commercio, dehor e spazi chiusi all'esterno solo col permesso. Non sono pergotende
Commercio, dehor e spazi chiusi all'esterno solo col permesso. Non sono pergotende

di Giorgio Ambrosoli 12/11/2024 00:14

La struttura con cui si crea ex novo uno spazio chiuso stabilmente asservito ad un'attività commerciale preesistente ed al fine di soddisfare le esigenze non temporanee dell'impresa, non può definirsi “pergotenda”. Infatti, non si tratta di una struttura funzionale (solo) a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini. Lo ha affermato la Corte di Cassazione Sez. III, con la sentenza n.39596 del 28 ottobre 2024

In particolare non lo è, perché nel caso in esame, non si tratta, di un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, bensì di un elemento che ha creato un nuovo spazio chiuso, che ha trasformato in modo permanente un suolo inedificato, inglobandone l'area e lo spazio libero sovrastante a servizio degli interessi commerciali delle ricorrenti.

La Corte di cassazione fa riferimento anche alle affermazioni della Corte di appello, secondo la quale «il manufatto (…) era destinato a risolvere una situazione di scarsità degli spazi nei quali svolgere fasi indispensabili dell'attività imprenditoriale svolta continuativamente in quel sito».

Queste affermazioni, secondo la Suprema Corte, si pongono in linea di continuità con quanto già affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativo della Sicilia, Adunanza delle Sezioni riunite del 15 novembre 2022, che, nel ribadire a sua volta la precedente giurisprudenza del giudice amministrativo, aveva ricordato gli estremi per la sussumibilità di un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzata dal regime di c.d. edilizia libera.

In particolare la giurisprudenza, consolidatasi sul punto, ha ritenuto che la “pergotenda” sia una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), installabile al fine, quindi, di soddisfare esigenze non precarie. Essa, dunque, non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.

Inoltre, sotto il profilo giuridico, l'installazione di una pergotenda non è un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo atteso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del dpr n. 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli «interventi di nuova costruzione», che determinano una «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio». Ne deriva che sia una struttura leggera destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico, secondo la configurazione standard propria delle pergotende.

Insomma, per poter configurare una struttura come “pergotenda”, occorre che la res principale sia costituita proprio da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa.

La struttura di supporto - per aversi realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo - deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario, per l'appunto, al sostegno e all'estensione della tenda.

Giorgio Ambrosoli