Chiunque proporrà la costruzione di un impianto di energia da fonti rinnovabili occupando un suolo non ancora antropizzato dovrà corrispondere una cauzione per garantire anche l’esecuzione degli interventi di dismissione e le opere di ripristino. Il tutto mediante la presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa al comune o ai comuni territorialmente competenti. Per chi invece costruirà o metterà in esercizio tali impianti senza l’autorizzazione prevista o in difformità ad essa, potrà scattare una multa fino a 150mila euro, che dovranno pagare il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Il tutto è previsto dallo schema di decreto legislativo che definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, atteso lunedì prossimo in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo.
I regimi amministrativi
I nuovi regimi riguarderanno anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
In base allo schema di dlgs i regimi amministrativi in oggetto si rifanno ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull’intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento. Viene, quindi, espressamente aggiunto il principio dell’equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio
Inoltre, il decreto dovrà assicurare la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina europea, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.
Tre vie per la realizzazione
Come? Il dlgs prevede tre regimi amministrativi e cioè:
• l’attività libera (senza alcun permesso),
• la procedura abilitativa semplificata,
• l’autorizzazione unica.
Tre allegati al dlgs (A, B e C), individueranno gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica.
Ai fini della qualificazione dell'intervento e della disciplina amministrativa ad esso applicabile, poi, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate.
Tempistica e localizzazioni
Regioni ed enti locali dovranno adeguarsi ai principi previsti dal dlgs entro 180 giorni dalla sua data entrata in vigore. Questi interventi saranno, comunque, considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. E potranno essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
La loro ubicazione dovrà, però, tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, specie in riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
Sanzioni salate
Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio di opere e impianti in assenza dell'autorizzazione prevista (art. 9 della bozza di dlgs), o in difformità della stessa, verrà assoggettata dal dlgs ad una sanzione pecuniaria tra mille e 150mila euro, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.
I compiti di Gse ed Arera
Entro il 21 maggio 2025, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia green delineati dal Pniec al 2030, il Gestore dei servizi energetici (Gse spa) pubblicherà una mappa del territorio nazionale con le aree disponibili per l’installazione di impianti a rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio.Lo stesso Gse utilizzerà informazioni e dati contenuti nelle diverse banche dati e nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (Gaudì). Poi, entro tre mesi dall’entrata in vigore del dlgs, l’Arera adotterà le misure per implementare il sistema Gaudì con i dati sulle concessioni idroelettriche e geotermoelettriche.
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