Assegno di inclusione, sconti a chi assume
Assegno di inclusione, sconti a chi assume
Via libera alla fruizione degli sgravi contributivi sulle assunzioni dei soggetti beneficiari di Adi o di Sfl, supporto per la formazione e lavoro. Dopo un anno arriva l’ok all’incentivo riconosciuto anche alle agenzie di lavoro

di di Daniele Cirioli 22/11/2024 02:00

Via libera alla fruizione degli sgravi contributivi sulle assunzioni dei soggetti beneficiari di Sfl (supporto per la formazione e lavoro) o Adi (assegno d’inclusione). A un anno dalle istruzioni (circolare n. 111/2023), l’Inps dà l’ok alla fruizione, dal prossimo mese di dicembre, comunque non prima di averne ricevuto l’autorizzazione dietro domanda da inviare con apposito modello. Il recupero degli arretrati, da gennaio a novembre, invece, è possibile esclusivamente nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

La buona notizia è anche per le agenzie di lavoro che hanno fatto da intermediari nelle assunzioni incentivate: a seguito di dichiarazione del datore di lavoro, nella domanda, riceveranno dall’Inps un bonus economico pari al 30% dell’importo di sgravio autorizzato nei limiti massimi di 2.400 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e 1.200 euro per quelle a termine o stagionali. A spiegare il tutto è l’Inps nel messaggio n. 3888/2024, che approva anche il nuovo modello di domanda.

Quali sono le assunzioni incentivate

L’incentivo spetta sulle assunzioni a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro sia pieno sia parziale; con contratto di apprendistato; a termine o stagionale, sempre sia a tempo pieno che parziale. Spetta, inoltre, nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. In ogni caso, l’assunzione deve interessare soggetti fruitori di Adi o Sfl e decorrere dal 1° gennaio 2024.

Quanto vale l’incentivo alle assunzioni

Per le assunzioni a tempo indeterminato e con apprendistato l’incentivo è lo sgravio del 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro per la durata di 12 mesi, nel limite massimo di 8mila euro annui (666,66 euro mensili ovvero 21,50 euro giornalieri).

Per le assunzioni a termine o stagionali, lo sgravio è del 50%, sempre per 12 mesi, e il limite 4mila euro annui (333,33 euro mensili ovvero 10,75 euro giornalieri).

Nell’ipotesi di rapporti part-time, i massimali vanno proporzionalmente ridotti. In caso di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, inoltre, si possono fruire di entrambi gli sgravi, con il limite di durata che sale a 24 mesi. Vale la pena ricordare che l’agevolazione impegna il datore di lavoro a non licenziare i neo assunti per 24 mesi, pena la restituzione dell’incentivo fruito più le sanzioni.

I benefici per le agenzie di intermediazione

Se le assunzioni agevolate sono avvenute a seguito di specifica attività di mediazione da parte di un’agenzia per il lavoro, mediante utilizzo della piattaforma dedicata a Sfl e Adi, è previsto il riconoscimento di un contributo economico a favore delle agenzie pari al 30% dell’incentivo attribuito al datore di lavoro.

L’Inps precisa che tale contributo è «proporzionale» all’incentivo riconosciuto al datore di lavoro (cioè a quanto autorizzato dall’Inps), per un importo massimo di 2.400 euro nel caso di assunzioni a tempo indeterminato (30% di 8.000 euro) e di 1.200 per quelle a termine e stagionali (30% di 4.000 euro). Nell’ipotesi di trasformazione, da contratto a termine a tempo indeterminato, il contributo non raddoppia, ma è unico: quello per la prima assunzione a termine.

Come richiedere lo sgravio

Propedeutica alla fruizione è l’autorizzazione agli incentivi da parte dell’Inps, con riserva dei fondi pubblici necessari, dietro presentazione di domanda, online, con il nuovo modello.

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