Concordato, riaprono i termini anche per il ravvedimento speciale
Concordato, riaprono i termini anche per il ravvedimento speciale
La riapertura delle adesioni fino al 10 dicembre vale anche per la sanatoria 2018-2022. Nel decreto legge che sarà approvato il prossimo 12 novembre saranno presenti tutte le indicazioni

di di Giuliano Mandolesi 08/11/2024 06:10

Potranno utilizzare il ravvedimento speciale (lo scudo fiscale) anche coloro che aderiranno al concordato preventivo biennale (cpb) entro il prossimo 10 dicembre 2024. La possibilità di “scudare” i periodi d’imposta al 2018 al 2022, ora concessa unicamente a coloro che hanno sottoscritto il patto col fisco entro lo scorso 31 ottobre, sarà quindi lasciata libera anche ai contribuenti che usufruiranno del tempo supplementare per aderire al Cpb tramite invio di una dichiarazione integrativa entro il 10 dicembre prossimo. Questo, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sarà un intervento collaterale a quello che allungherà i termini di adesione al Cpb al 10 dicembre prossimo e contenuto nel nuovo decreto che verrà ufficializzato il prossimo 12 novembre dal Consiglio dei Ministri.

Il ravvedimento blindato alle adesioni entro il 31 ottobre

La normativa che disciplina lo scudo fiscale, ovvero l’articolo 2-quater del dl 113/2024, vincola la possibilità di utilizzare lo strumento non genericamente a coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale ma a coloro che lo hanno fatto “entro il 31 ottobre 2024”. Data la struttura della disposizione, una riapertura della possibilità di aderire al Cpb non avrebbe automaticamente trascinato con se anche l’accesso allo scudo fiscale che invece sarebbe rimasto a disposizione solamente di coloro che hanno sottoscritto il patto col fisco entro lo scorso 31 ottobre.

Passaggio specifico nel decreto legge in arrivo

Tale disallineamento sarà quindi oggetto di specifico intervento da parte del legislatore tramite modifica diretta del comma 1 del citato articolo 2-quater, semplicemente eliminando la dicitura “entro il 31 ottobre”, oppure attraverso l’introduzione di una ulteriore norma che in maniera puntuale vada ad indicare la possibilità di utilizzo del ravvedimento anche in caso di adesione Cpb entro il 10 dicembre. L’allineamento dell’utilizzo dei due strumenti, il Cpb e lo scudo, è di fatto più una necessità che una possibilità. Lasciare infatti utilizzabile lo scudo solo per chi ha aderito al Cpb entro il 31 ottobre scorso genererebbe una rilevante discriminazione tra soggetti “concordatari” aumentando le discrasie già presenti e generate dal fatto che la possibilità di scudare le annualità 2018-2022 è concessa unicamente a chi patteggia con fisco e non all’intera platea dei soggetti Isa.Inoltre, l’impossibilità di abbinare scudo e Cpb ridurrebbe anche l’appeal dell’accordo col fisco per coloro che, per le più disparate ragione, già avevano deciso di non aderire.Dal punto di vista pratico comunque non risultano complessità applicative prodotte dall’abbinamento al 10 dicembre 2024 di scudo e concordato preventivo biennale visto che la prima o unica rata da pagare per manifestare la volontà di utilizzo del ravvedimento speciale scadrà il 31 marzo 2025.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva

Ai sensi del comma 8 del citato articolo 2-quater infatti è previsto che il pagamento dell’imposta sostitutiva (o meglio delle singole imposte sostantive dovute per annualità) deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Lo scudo concede la possibilità ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, di adottare per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 un regime di ravvedimento versando una imposta sostitutiva ed avendo in cambio la protezione da eventuali rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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