Gli occhi del fisco sono puntati sui bonus edilizi
Gli occhi del fisco sono puntati sui bonus edilizi
Nel piano controlli 2024 anche la sotto-fatturazione e l’errata contabilizzazione dei ricavi delle compravendite  dei crediti 

di di Giuliano Mandolesi 11/09/2024 02:00

Il fisco alla caccia delle compravendite “a nero” dei crediti da bonus edilizi.

Pronti controlli dell’agenzia delle entrate per intercettare sia fenomeni di sotto-fatturazione sia di errata contabilizzazione dei ricavi prodotti in fase di acquisto dei bonus.

Questa nuova tipologia di controlli vanno ad affiancarsi a quelli già noti e che hanno portato all’amministrazione finanziaria rilevanti risultati per tamponare le frodi nelle cessioni dei crediti ovvero i meccanismi sospensivi operanti sia in fase di compravendita dei “bonus” sia in fase di utilizzo dei crediti in compensazione con f24.

Queste sono le informazioni rilevabili nel piano controlli 2024, documento dell’agenzia delle entrate ed attuativo delle linee guida del ministero dell’economia che ItaliaOggi ha anticipato lo scorso 7 settembre, nello specifico sulle verifiche previste per arginare le frodi sulle cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi.

Al vaglio le compravendite a nero

Si legge nel documento dell’amministrazione finanziaria che “con riguardo, ai crediti spettanti per le spese per interventi edilizi, e in particolare alle cessioni dei crediti, anche sotto forma di sconto sui corrispettivi, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, oltre al presidio preventivo finalizzato a contrastare fenomeni di frodi, attraverso il meccanismo della sospensione fino a trenta giorni delle cessioni previsto dal successivo art. 122-bis, saranno avviate analisi volte a intercettare fenomeni di sotto-fatturazione dei ricavi”.

Entrambe le tipologie di verifiche non saranno facile da strutturare ed inevitabilmente richiederanno un notevole sforzo da parte sia dell’agenzia delle entrate sia da parte della Guardia di Finanza.

Per le compravendite “a nero” un indicatore è sicuramente il prezzo di vendita che se troppo basso può potenzialmente rilevare un occultamento di parte dell’importo corrisposto a patto però che vi siano altre informazioni nelle mani del fisco tali da poter supportare tale tesi.

Per invece la verifica della corretta imputazione dei ricavi la strada è sicuramente in discesa ma occorrono accessi e verifiche documentali che difficilmente si possono automatizzare.

In ogni caso l’amministrazione per sviluppare questi controlli dovrà inevitabilmente occupare molte delle risorse umane a sua disposizione.

I controlli attuali su cessioni ed F24

Ai sensi dell’articolo 37 commi 49-ter del dl 223/2006, l’agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Questa sospensione può essere attivata dall’amministrazione finanzia anche con segnalazione da parte della Guardia di Finanza sulla base della loro attività di analisi del rischio.

Ai sensi dell’articolo 122-bis del dl 34/2020 (il decreto rilancio) invece l'agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa che presentano profili di rischio.

I profili di rischio in questo caso sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria (o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria), ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sempre sulla base delle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'amministrazione finanziaria e ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

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