Sull’Iscro i professionisti fanno fifty-fifty con lo Stato. L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), infatti, concorre alla formazione del reddito; come tale, dunque, va assoggettata a tasse (Irpef) e contributi (gestione separata dell’Inps). Lo precisa l’Inps nella circolare n. 84/2024, dando il via libera alla presentazione delle domande per quest’anno, dal 1° agosto al 31 ottobre, da parte di quei professionisti che hanno avuto una riduzione del reddito di lavoro autonomo nell’anno 2023 rispetto al biennio 2021/2022. Sull’importo del sussidio, che varia da 250 a 800 euro mensili ed è erogato per sei mesi, l’Inps applica una ritenuta di acconto del 20%. Il professionista dovrà poi procedere al conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, provvedendo a versare anche il contributo all’Inps, gestione separata, in misura del 26,07% fissato a decorrere da quest’anno.
L’indennità spetta agli iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni, compresi i partecipanti a studi associati o società semplice iscritti alla gestione separata. Non sono interessati i professionisti iscritti a una cassa di previdenza.
L’indennità, erogata dall’Inps, viene riconosciuta in presenza dei requisiti:
- non titolarità di pensione diretta (neppure Ape sociale) e assenza di iscrizione a altre forme previdenziali. L’Iscro è però compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario d’invalidità. Il requisito della non iscrizione a forme previdenziali si intende soddisfatto se l’assicurato non risulta iscritto presso altre forme previdenziali obbligatorie alla presentazione della domanda;
- non essere beneficiario di assegno d’inclusione (Adi). Il requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione dell’Iscro, pena la decadenza;
- avere avuto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore al 70% della media degli stessi redditi (lavoro autonomo) prodotti nel biennio antecedente all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per esempio, quest’anno si può fare domanda di Iscro se il reddito di lavoro autonomo dell’anno 2023 è inferiore al 70% del reddito medio di lavoro autonomo del biennio 2021/2022;
- aver dichiarato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, reddito di lavoro autonomo fino a 12.000 euro (limite rivalutato annualmente in base dell’Istat). Per esempio, quest’anno si può fare domanda di Iscro se il reddito di lavoro autonomo dell’anno 2023 è inferiore o pari a 12.000 euro;
- regolarità con la contribuzione previdenziale obbligatoria, ossia con tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi obbligatori. La verifica avverrà tramite il rilascio del Durc Online;
- titolarità di partita Iva attiva da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. Il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di tre anni dalla data di presentazione della domanda di Iscro. In tale periodo deve essere presente un’attività professionale attiva con relativa partita Iva e tale attività deve essere connessa all’attività autonoma per cui si presenta la domanda di Iscro. Nel caso di partecipante a studio associato viene verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione.
L’Inps ha precisato che, poiché il presupposto per l’accesso all’Iscro è l’iscrizione alla gestione separata, è necessario che i potenziali destinatari procedano prima a una “formale” iscrizione alla predetta gestione separata (ovviamente se non risultano ancora iscritti).
Due dei requisiti fanno riferimento al reddito del professionista: 1) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda inferiore al 70% della media degli stessi redditi del biennio antecedente all’anno precedente a quello di presentazione della domanda; 2) aver dichiarato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, reddito di lavoro autonomo fino a 12.000 euro. L’Inps ha precisato che si prende in considerazione solo il reddito prodotto dallo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, esposto in dichiarazione dei redditi nel quadro RE, nel caso di attività professionale individuale, nel quadro RH, nel caso di partecipazione a studi associati, o nel quadro LM, per i soggetti in regime forfettario. Resta escluso ogni altra tipologia di reddito, quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa.
La domanda di Iscro può essere presentata ogni anno all’Inps, in via telematica, dal 15 giugno al 31 ottobre di ogni anno (in realtà, una volta ogni tre anni, come spiegato più avanti). Per il corrente 2024 i termini a disposizione dei professionisti sono più brevi: la finestra si apre dal 1° agosto fino al 31 ottobre. A tal fine, vanno utilizzati i consueti canali dell’Inps su internet o ci si può rivolgere a un Patronato o ancora al Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da rete mobile.
L’erogazione dell’Iscro va accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata a un decreto. Con la domanda, il professionista autorizza l’Inps a procedere alla sua iscrizione al Siisl (il sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, operativo anche per l’Adi e il Sfl) ai fini delle proposte di partecipazione a iniziative formative.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni antecedenti quello precedente alla domanda. Ad esempio, per la domanda presentata nel 2024, se il richiedente ha dichiarato per gli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno 2023 che precede la domanda) un reddito, rispettivamente, di 10.000 e 11.000 euro, la media degli stessi sarà 10.500 euro. Tale importo diviso per due (base semestrale) è 5.250, per cui la misura dell’Iscro sarà di 1.312,50 euro [2.750 x (25/100)]. In ogni caso, l’importo mensile non può essere inferiore a 250 né superiore a 800 euro (i limiti sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat). L’indennità è erogata per sei mesi, dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.
L'indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno d’inizio della fruizione. In pratica, ciò vuol dire che se ne può fruire una volta ogni tre anni. Per esempio, chi beneficerà dell’Iscro quest’anno (anno 2024), non ne potrà fare richiesta nel biennio 2025/2026 e dovrà aspettare l’anno 2027 per poter presentare una nuova richiesta d’indennità.
L’Iscro non dà diritto all’accredito dei contributi figurativi e concorre alla formazione del reddito. L’Inps, pertanto, ha precisato che sull’ammontare del reddito riconosciuto ai soggetti percipienti (cioè sull’Iscro) applicherà una ritenuta Irpef a titolo di acconto del 20% (escluso, ovviamente, i richiedenti l’Iscro che dichiarano di esercitare attività professionale con regime forfettario). Costituendo reddito, l’Iscro finirà per concorrere anche alla formazione della base imponibile per il versamento dei contributi alla gestione separata dell’Inps.
Riproduzione riservata