Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Plenitude e ha annullato la decisione dell'Agcom che lo scorso anno aveva irrogato alla società una sanzione da 5 mln di euro relativamente a modifiche unilaterali delle condizioni economiche attuate in vigenza del Dl Aiuti bis.
In particolare, nella sentenza pubblicata oggi dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, si legge che il ricorso è stato presentato da Eni Plenitude per l'annullamento "del provvedimento dell'Agcm n. 30869 (prot. 0093578), adottato dall'Autorità nell'adunanza del 31 ottobre 2023 e notificato alla società il successivo 15 novembre 2023, con il quale è stato deliberato che "la condotta attuata tramite l'invio di lettere, dal mese di maggio 2022, ai propri clienti per comunicare la modifica unilaterale delle tariffe per energia elettrica e gas durante la vigenza dell'articolo 3 d.l. 9 agosto 2022 n. 115 entrato in vigore il 10 agosto 2022 e ss. mm. (c.d. Decreto Aiuti bis, convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2022, n. 142)" costituisce "una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del codice del consumo", irrogando, per l'effetto, a carico di Plenitude una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000.000,00".
Il Tar ha sancito che "il ricorso è fondato" e in uno dei passaggi della sentenza spiega che "il legislatore non ha imposto alcun divieto all'aggiornamento delle condizioni economiche scadute, atteso che quest'ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto; per condizioni scadute devono intendersi anche quelle rispetto alle quali è già decorso il periodo iniziale di vigenza, non potendosi la proroga automatica delle stesse interpretare quale trasformazione a tempo indeterminato di un'offerta che, per pattuizione contrattuale, è bloccata solo per un periodo di tempo determinato, e permanendo perciò, per la fase successiva alla scadenza inizialmente individuata, la possibilità delle modifiche, ovviamente nei termini previsti (ovvero con preavviso e salvo il diritto di recesso dell'utente)".
Per questi motivi "il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato".