Più bilanci semplificati ma non per tutti gli Ets, in quanto le nuove disposizioni non si applicheranno agli enti personificati. Le novità riguarderanno i rendiconti che inizieranno il primo gennaio 2025, ma nel caso di enti con bilanci a cavallo d’anno le nuove norme potranno essere anticipate o posticipate.
È quanto deriva dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 104/2024 (in Gu n. 168 del 19 luglio, in vigore dal 3 agosto) che modificano l’art. 13 del Codice del terzo settore, alla luce dell’art. 3 del dm 5 marzo 2020.
Per tutti gli enti del terzo settore vengono innalzati i limiti dimensionali al di sotto dei quali l’ente è autorizzato a redigere, in luogo del bilancio completo, il mero rendiconto di cassa.
Quest’ultimo, fino ad oggi ammesso per enti con ricavi, rendite, proventi od entrate inferiori 220 mila euro sarà ammesso nel 2025 per tutti gli enti che, abbiano incassato complessivamente meno di 300.000 euro. Attenzione però, la semplificazione è ammessa unicamente a condizione che non si tratti di enti dotati di personalità giuridica. Essa riguarda quindi in generale tutte le associazioni non riconosciute, siano essere odv, aps o enti generici del terzo settore.
Per gli enti del terzo settore personificati (fondazioni e associazioni riconosciute) non sarà più ammesso redigere il mero rendiconto per cassa. Questi enti, quindi, dovranno redigere il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Tale modifica consentirà agli amministratori ed all’organo di controllo (se nominato) di questi enti di valutare nello stato patrimoniale la conservazione del patrimonio minimo. Uno spiraglio si apre, tuttavia, per quei (pochi enti personificati) con introiti complessivi inferiori a 60.000. In questi casi, infatti, il comma 2-bis del nuovo articolo 13, che fa riferimento a “tutti gli enti del terzo settore” parrebbe ammettere anche per questi enti il rendiconto per cassa. Sul tema, tuttavia, un chiarimento ministeriale parrebbe opportuno.
Una supersemplificazione viene introdotta per i “microenti” cioè per gli enti che percepiscano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro nell’esercizio. In questi sodalizi viene infatti previsto che “il rendiconto per cassa possa addirittura indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”. In pratica nel rendiconto di cassa potrebbero essere indicate solo le macro voci, senza il dettaglio delle loro componenti.
Ai fini della concreta applicabilità di questa norma, tuttavia, dovrà essere emanato un apposito decreto del Mlps, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia (art. 13-comma 2-bis del Cts).
Ad oggi gli Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti a redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio nella forma richiesta alle società commerciali. Le nuove disposizioni prevedono, d’ora innanzi, per tali enti una equiparazione agli altri Ets. Viene quindi previsto che, quando tali organizzazioni non rivestono la qualifica di imprese sociali, esse avranno la possibilità di redigere il bilancio nelle ordinarie forme previste per gli Ets dall’art. 13 presentandolo al registro delle imprese.
Una rilevante novità riguarda anche il deposito di bilanci e rendiconti che avverrà entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e non più entro il 30 giugno di ogni anno, scadenza che creava rilevanti problemi agli enti con bilancio a cavallo d’anno.
La modifica normativa prevede ora, invece, che il deposito di bilanci e rendiconti debba avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ad esempio, un bilancio 1° settembre/31 Agosto secondo le norme previgenti si sarebbe dovuto depositare, entro il 30 giugno dell’anno successivo mentre ora il deposito dovrà avvenire nel mese di febbraio con un anticipo, quindi, di quattro mesi, con un rilevante miglioramento della trasparenza dei rendiconti.
Nulla è previsto nel testo normativo in merito alla tempistica entro la quale gli Enti dovranno attenersi alle nuove regole. Tuttavia, a riguardo parrebbe corretto fare riferimento all’art. 3 del dm 5 marzo 2020 che, nell’introdurre le nuove regole per i bilanci degli Enti del terzo settore le rese applicabili “a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione”.
In virtù di quanto sopra bisogna distinguere:
1) gli enti con bilancio di esercizio coincidente con l’anno solare saranno tenuti all’applicazione delle nuove norme a partire dall’esercizio che avrà inizio il prossimo 1° gennaio 2025;
2) per gli enti con esercizio a cavallo d’anno bisogna distinguere i bilanci chiusi prima o successivamente alla entrata in vigore delle nuove disposizioni. Se ad esempio un ente avesse un esercizio sociale 1° giugno 2024/30 luglio 2025 ad esso le nuove norme si applicheranno a partire dal bilancio che inizierà il prossimo 1° luglio 2025. Di contro se l’ente avesse un esercizio sociale 1° settembre 2024-31 agosto 2025 le nuove norme avranno immediata applicazione.
A seguito dell’innalzamento delle soglie che ne rendono obbligatoria la nomina diminuisce il numero degli organi di controllo e dei revisori negli Ets.
Il decreto correttivo, nell’ottica della semplificazione e presumibilmente del risparmio per gli enti modifica, innalzandoli del 36% i limiti previsti dall’art. 30 del Cts che, se superati per due esercizi consecutivi, almeno due su tre, impongono all’associazione Ets di nominare un organo di controllo anche monocratico. Resterebbe, invece, fermo l’obbligo di nominare un organo di controllo per tutte le fondazioni del terzo settore, obbligo anche attualmente svincolato dal superamento di qualsiasi limite dimensionale.
I parametri vengono così innalzati:
totale attivo dello stato patrimoniale da 110.000,00 a 150.000,00 euro;
- ricavi rendite proventi comunque denominati, da 220.000 a 300.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio da 5 a 7.
Chi scrive ritiene, tuttavia, che gli organi di controllo nominati nei periodi antecedenti la modifica dovranno continuare nei loro mandati fino alla naturale scadenza dell’incarico anche qualora nel corso dei prossimi esercizi gli enti rimanessero al di sotto dei nuovi parametri.
Innalzati anche i limiti per l’obbligo di nomina del revisore. Ora esso dovrà essere nominato quando per due esercizi consecutivi l’ente superi due dei seguenti parametri :
- attivo di bilancio da 1.100.000 a 1.500.000 euro;
- ricavi rendite proventi comunque denominati da 2.200.000 a 3.000.000 ;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: da 12 a 20 unità.
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