Passare più volte la Ztl può portare a una sola sanzione
Passare più volte la Ztl può portare a una sola sanzione
Secondo la Corte di cassazione i verbali possono essere annullati con l’omogeneità dell’illecito

di di Enrico Santi 30/07/2024 02:00

I molteplici transiti abusivi nella zona a traffico limitato possono essere ricondotti alla reiterazione specifica e quindi essere considerati come un’unica violazione, in applicazione dell’art. 8-bis, comma 5, della legge n. 689/1981. Pertanto, qualora si configuri la sostanziale omogeneità dell’illecito, sono annullabili i verbali relativi alle violazioni successive alla prima. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. 2, con l’ordinanza n. 19680 del 17 luglio 2024.

Il caso

Un automobilista aveva circolato con l’autovettura nella zona a traffico limitato del comune di Terni senza più avere un’autorizzazione valida, in quanto quella esistente doveva essere restituita in seguito al trasferimento della residenza in un altro comune. Aveva quindi proposto ricorso al Giudice di pace di Terni contro i 39 verbali di contestazione per la violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, del codice della strada. Il Giudice di pace disponeva l’annullamento di tutti i verbali, tranne il primo, ritenendo sussistente la giustificazione che la figlia del ricorrente fosse ancora residente a Terni e quindi fosse nelle condizioni per chiedere e ottenere il permesso.

La posizione del comune

Il comune ha successivamente proposto opposizione davanti al tribunale di Terni, affermando che nel caso in esame l’unificazione delle condotte consistenti nel transito abusivo in Ztl presuppone l’inquadramento nella categoria giuridica del concorso formale, che però, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, del codice della strada, è espressamente escluso per le violazioni della disciplina nelle zone a traffico limitato. In seguito all’opposizione proposta dal comune, il tribunale di Terni, con la sentenza numero 303 del 7 aprile 2022, ha confermato la decisione del Giudice di pace, sostenendo che, ai fini dell’esame della sussistenza dell’elemento soggettivo, il ricorrente può essere ritenuto incolpevole in relazione alla mancata riconsegna del permesso scaduto ovvero della mancata richiesta di rilascio di un nuovo permesso a favore della figlia ancora residente.

Conseguentemente, non sono assistite del necessario elemento soggettivo (dolo o colpa) le successive violazioni per i singoli accessi alla zona a traffico limitato, poiché originano tutti dall’iniziale omissione e sono prive della coscienza e volontà di porsi in contrasto con l’ordinamento, come richiesto dall’articolo 3 della legge numero 689 del 24 novembre 1981; ciò è confermato dalla circostanza che dopo la notifica dei primi verbali di contestazione il permesso è stato rinnovato regolarmente.

Il ricorso in Cassazione

Infine, il comune di Terni ha impugnato la sentenza davanti alla Cassazione. Con la sentenza n. 19680 del 17 luglio 2024 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del comune, affermando che il caso in esame non integra l’ipotesi del concorso formale, che richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità delle violazioni. Le violazioni anche in tempi diversi della stessa norma devono invece essere considerate come un’unica infrazione in quanto reiterazione specifica del medesimo illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981 (che ora ha contenuto analogo a quello dell’art. 198-bis del codice della strada nel frattempo entrato in vigore dal 6 agosto 2022).

Si tratta quindi di dare corso alla non valutazione delle violazioni successive alla prima, commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria.