Dal 2025 spese di trasferta e di rappresentanza deducibili solo con pagamento tracciabile. Il disegno di legge di bilancio 2025, approdato alla camera il 23 ottobre, con l’art. 10 viene modificato il tuir imponendo, di fatto, più documenti giustificativi per poter dedurre le spese di rappresentanza (art. 108 del tuir) e le spese di trasferta dei dipendenti/professionisti (art. 95, comma 3, del tuir).
Quali sono le novità
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti “solari”), i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) sostenute dai dipendenti nell’ambito delle trasferte e dai lavoratori autonomi così come le spese che rientrano nella categoria di quelle di rappresentanza secondo le disposizioni dell’art. 108 del tuir e del dm 19/11/2018
saranno deducibili solo se il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento diversi dal contante previsti dall’art. 23, d. lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri strumenti tracciabili).
In sostanza, non sarà più possibile dedurre le citate spese se il pagamento avverrà in contanti.
Si introduce così una condizione per la deducibilità che va ad aggiungersi alle diverse limitazioni quali-quantitative già previste dalle norme di riferimento. Ad esempio, per i rimborsi relativi alle trasferite, restano fermo i limiti giornalieri di deducibilità: per l’Italia (euro 180,76) e per l’estero (258,23).
Così come restano fermi i limiti di deducibilità in caso di noleggio dell’auto o dell’utilizzo dell’autovettura di proprietà. Vale a dire, tenendo conto dei dati Aci, del costo di percorrenza o quello risultante, per il noleggio, dalle tariffe relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17/20 cavalli. La novità per le trasferte dovrebbe valere anche per quelle effettuate all’interno del comune. Si osserva che la nuova regola dovrebbe applicarsi ai soli rimborsi analitici delle spese di trasferta e non anche a quelli forfettari.
La tracciabilità del pagamento costituirà presupposto per la deducibilità ai fini Ires e Irap.
Gli effetti
Per quanto la novità possa sembrare non significativa e di semplice attuazione, essa non è immune da complessità operative. Per le trasferte, oggi “bastano” gli ordinari documenti giustificativi (ricevute, fatture, ecc..), In futuro occorrerà aggiungere anche le ricevute di pagamento. Per quanto banale, questo significa dover raccogliere più giustificativi di spesa, fare in modo che i dipendenti/professionisti conservino le ricevute di pagamento (perlopiù quelle dei pagamenti con carta di credito/debito) e allegarle agli altri giustificativi, pena l’indeducibilità per l’impresa.
A tutto ciò si aggiungono complicazioni e aggravi per le imprese più grandi e strutturate che già oggi devono gestire (e conservare) una mole di documentazione non indifferente. Esse dovranno aggiornare le procedure e, qualora ci si avvalga di strumenti di raccolta documentale informatica (piattaforme), aggiornali nei prossimi mesi. Senza dimenticare, poi, di dover capire come gestire i pagamenti tramite app, sicuramente tracciabili ma il cui giustificativo risulta meno immediato (spesso manca una ricevuta cartacea e l’informazione risulta solo in estratti conto/report personali dei dipendenti).
Non trascurabile è anche l’effetto indiretto della tracciabilità sull’inerenza della spesa rimborsata (per le trasferte) o sostenuta (per la rappresentanza). La tracciabilità del pagamento permette, infatti, di individuare con esattezza il giorno e l’ora della transazione. Da un lato, le imprese avranno la possibilità di meglio monitorare, da un punto di vista gestionale, il rispetto delle policy aziendali (ove ne avessero necessità, bisogno ed interesse) ma, dall’altro lato, saranno “costrette” ad aumentare le verifiche di “natura fiscale” per escludere un difetto di inerenza che esclude la deducibilità delle spese (si pensi a pagamenti avvenuti in momenti non perfettamente coincidenti con gli orari della trasferta e che quindi vanno individuati, indagati e giustificati).
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