Società tra professionisti (Stp) fuori anche dalla riapertura del concordato preventivo biennale per effetto della causa di esclusione dagli Isa nel 2023, in presenza di reddito d’impresa. La disapplicazione degli Isa, invece, in costanza di accordo, non è causa di fuoriuscita e, quindi, il concordato mantiene la propria efficacia.
Si ricorda che, con la pubblicazione del dl 167/2024 nella Gazzetta ufficiale 14/11/2024 n. 267, è stato riaperto il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al dlgs 13/2024, per il biennio 2024/2025.
La riapertura
E’ noto che la riapertura riguarda esclusivamente i soggetti a cui concretamente si applicano gli indici sintetici di affidabilità (Isa) ai sensi dell’art. 10 del dlgs 13/2024 con la conseguenza che l'accesso al concordato preventivo biennale è precluso se per l'attività esercitata non è stato approvato alcun Isa e se, pur essendo presente un Isa, ricorre una causa di esclusione; si parla, infatti, di applicazione “effettiva” degli Isa per il periodo antecedente al biennio di adesione, quindi, per il biennio 2024/2024, gli Isa devono essere concretamente applicati per il periodo d’imposta 2023.
Gli esclusi del concordato
Non possono accedere al concordato preventivo biennale nemmeno i contribuenti esclusi che sono tenuti alla compilazione del modello Isa ai fini squisitamente statistici, come le imprese multiattività (Agenzia delle Entrate, circ. 18/E/2024 § 6.9) giacché l’emendamento di estensione destinata a questi soggetti (multiattività) riguarda esclusivamente l’adesione al ravvedimento speciale, di cui all’art. 2-quater del dl 113/2024, convertito in legge, limitatamente ai periodi sanabili (2018-2022).
Per aderire al concordato preventivo per il primo biennio (2024/2025), quindi, è necessario, compilare e trasmettere la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa, allegata alla dichiarazione dei redditi, in assenza di cause di esclusione, per il periodo d'imposta 2023.
Le risposte dell’ Agenzia delle entrate
Una situazione molto particolare, cui l’Agenzia delle entrate ha fornito una risposta (Faq n. 2 del 17/10/2024) è quella relativa alle società tra professionisti (Stp) titolari di reddito di impresa, per la quale è stato, innanzitutto, richiamato l’articolo 10 del dlgs 13/2024 con il quale è stabilito che possono accedere al patto “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”.
La conseguenza, è che l’agenzia ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di tale regime quei soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli Isa, precisando ulteriormente che taluni Isa sono approvati per attività esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, come per esempio, per servizi di progettazione di ingegneria, servizi di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, servizi di fisioterapia mentre altri Isa sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo, come per esempio per le attività degli studi notarili, delle attività tecniche svolte da geometri, delle attività degli studi legali, servizi forniti da commercialisti, servizi forniti da esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, laddove tali attività producano reddito di lavoro autonomo.
Le istruzioni dei modelli Isa stabiliscono, inoltre, che sono esclusi dagli indici i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello Isa approvato per l'attività esercitata.
Come indicato (Faq n. 2) si deve tenere conto che alcuni Isa sono approvati per le attività esercitate sia in forma d'impresa sia in forma di lavoro autonomo, mentre altri sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo con la conseguenza, per esempio, che per la categoria dei commercialisti (DK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro), il relativo modello prevede esclusivamente il quadro relativo ai dati contabili (quadro H) per le attività che realizzano un reddito di lavoro autonomo.
Pertanto, in tal caso, la società tra commercialisti (Stp), che realizza un reddito d'impresa, sarebbe obbligata a dichiarare la causa di esclusione, poiché il modello non prevede il quadro “F”, destinato alla indicazione dei dati contabili per le imprese, con la conseguenza che se l’esclusione è invocata per il periodo d’imposta 2023, la detta società non può inevitabilmente aderire al concordato 2024/2025.
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