Un sistema di voto misto per eleggere il Consiglio nazionale dei commercialisti. Saranno effettuate due distinte votazioni: a una parteciperanno i consiglieri degli ordini neoeletti, all’altra prenderanno parte gli iscritti all’ordine, senza i consiglieri. Saranno eletti i candidati che conseguiranno il risultato più elevato, sulla base della media ponderata delle percentuali risultanti dalle due distinte votazioni. A entrambi, consiglieri e iscritti, sarà attribuito un peso del 50%. È quanto prevede l’articolo 25 del nuovo ordinamento professionale dei commercialisti, approvato ieri mattina dal Consiglio nazionale (Cndcec). Il testo dovrà ora essere presentato alle varie forze politiche, per poi approdare in Parlamento. Tante le novità introdotte, dalle misure in tema di specializzazioni all’equo compenso. Il dibattito delle ultime settimane, tuttavia, si è soffermato sulle regole elettorali, con il Cndcec che aveva avanzato due ipotesi, tra cui quella del voto distinto.
Elezioni
A passare, quindi, proprio la linea del sistema misto. Nel calcolo delle percentuali del voto medio ponderato, si legge nell’articolo 25, occorrerà tenere conto del risultato ottenuto fino alla quinta cifra decimale. Consiglieri eletti e iscritti effettueranno dunque le procedure di voto in maniera distinta, con una valutazione finale figlia della media ponderata dei due scrutini. «Un l’incremento della democraticità del sistema elettorale, con un conseguente allargamento della base elettorale», le parole del presidente del Cndcec Elbano De Nuccio (si veda altro articolo in pagina). Detto dell’elettorato attivo, per quanto riguarda quello passivo potranno candidarsi tutti gli iscritti all’albo con almeno otto anni di anzianità (prima erano 10) e che siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (altra novità aggiunta dalla riforma dell’ordinamento).
Compensi
Aggiunto un nuovo articolo, il 6-bis, dedicato al «Conferimento dell’incarico e compenso», anche per integrare le misure introdotte con la recente legge sull’equo compenso (legge 49/2023). Viene stabilito che la pattuizione dei compensi è libera, ma che di regola avviene per iscritto al momento del conferimento dell’incarico. Il commercialista sarà tenuto «a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico». I parametri ministeriali saranno presi come riferimento nel caso non ci sia una pattuizione o per le liquidazioni giudiziali.
Specializzazioni
Un altro nuovo articolo, il 39 bis, definisce il sistema delle specializzazioni nella categoria. Un argomento sempre divisivo tra i commercialisti, che ora trova una casa nell’ordinamento professionale. Rispetto al testo reso pubblico a marzo, tuttavia, non è presente la specifica per cui il titolo di specialista avrebbe consentito l’accesso automatico ai vari elenchi professionali creati negli anni (dalla composizione negoziata ai professionisti delegati alla vendita, solo per fare due esempi).