Esdebitazione pagando il 4%
Esdebitazione pagando il 4%
La percentuale di soddisfazione non può ritenersi irrisoria: così la Corte di cassazione dice all’inesigibilità dei debiti residui. E al beneficio non osta il patteggiamento  

di di Dario Ferrara  11/10/2024 02:00

L’imprenditore individuale fallito è esdebitato anche se i creditori concorsuali risultano pagati nella misura del 4,09 per cento, una percentuale da ritenersi «tutt’altro che irrisoria». Il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui richiede che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali come prevede l’articolo 142, secondo comma, del regio decreto del 16.031942, n. 267, la legge fallimentare. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell’ordinanza n. 26303 del 09/10/2024.

Requisito oggettivo

Accolto il ricorso proposto dall’imprenditore che ha chiesto l’esdebitazione entro l’anno dalla chiusura del proprio fallimento: la Suprema corte decide nel merito accogliendo l’originaria domanda (controricorrenti Inps e Inail). Il Tribunale rigetta l’istanza sul rilievo che il beneficio non potrebbe essere concesso perché il fallito ha patteggiato la pena per l’omessa tenuta di scritture contabili. Per la Corte d’appello, invece, i requisiti soggettivi sussistono in quanto il reato risulta dichiarato estinto ex articolo 445, secondo comma, Cpp anche se non è intervenuta la riabilitazione; mancherebbe invece il requisito oggettivo perché la totalità dei creditori, compresi quelli chirografari che non hanno ottenuto alcun pagamento, risulta soddisfatta nella misura del 4,09 per cento, mentre quelli privilegiati complessivamente considerati hanno avuto soddisfazione nella misura del 4,86 per cento.

Consistenza e valutazione

Il beneficio dell’inesigibilità, tuttavia, deve essere concesso anche quando alcuni dei debiti residui non sono stati pagati affatto: è sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti il giudice possa compiere una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto. E per la Cassazione la percentuale del 4,09 non è affatto irrisoria.

Seconda occasione

Sono state le Sezioni unite civili della Suprema corte nella sentenza 24214 del 18-11-2011 a chiarire che deve essere esclusa ogni interpretazione restrittiva dell’istituto dell’esbebitazione, secondo cui non si potrebbe accedere alla “remissione dei peccati” senza il soddisfacimento - sia pur parziale - dei creditori chirografari.

«Discharge and fresh start», cancellare i vecchi debiti e ripartire da zero: questa è l’esdebitazione del fallito, introdotta dalla riforma del 2006 e vista con favore dall’ordinamento, che offre una seconda opportunità per rimettersi in piedi all’imprenditore che ha varcato la soglia dell’insolvenza.

Motivo assorbito

Risulta poi assorbito l’ulteriore motivo di ricorso con cui l’imprenditore individuale invocava l’applicazione dell’articolo 280 del decreto legislativo 12/01/2019, n. 14, il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022, che non richiede più la sussistenza del requisito oggettivo ai fini della concessione del beneficio. Inps e Inail condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

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