Via libera alle richieste di cassa integrazione per ondate di calore in agricoltura ed edilizia. Nel primo caso, il trattamento di Cisoa (cassa integrazione speciale operai agricoli) per gli operai a tempo indeterminato (Oti) può essere richiesto anche in caso di riduzione dell’attività pari alla metà dell’orario di lavoro giornaliero per periodi dal 14 luglio al 31 dicembre 2024. In edilizia, inoltre, la Cigo (cassa integrazione ordinaria) richiesta per sospensioni o riduzioni dell’attività per periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 è fuori del limite delle 52 settimane nel biennio mobile e i datori di lavoro non pagano il contributo addizionale. Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 2735/2024.
Le novità arrivano dalla legge n. 101/2024 di conversione del dl n. 63/2024, entrata in vigore il 14 luglio. In primo luogo, la legge stabilisce che, per le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, è riconosciuta ai soli Oti la Cisoa per intemperie stagionali anche per le riduzioni di attività pari alla metà dell'orario giornaliero. In via di principio, si ricorda, la Cisoa è concessa per massimo 90 giorni nell’anno. La Cisoa richiesta da luglio a dicembre è concessa in deroga a tale limite. I periodi oggetto di sospensione o di riduzione, tuttavia, sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Per presentare la domanda di Cisoa, spiega l’Inps, si seguono le consuete modalità indicando la causale “Cisoa eventi atmosferici a riduzione”. Valgono i termini ordinari, quindi la domanda si presenta entro 15 giorni dall’inizio dell’evento sospensione o riduzione attività. Le istanze per sospensioni e riduzioni dal 14 al 26 luglio (data pubblicazione messaggio) possono essere inviate entro il 10 agosto. Le domande vengono autorizzate direttamente dall’Inps che, inoltre, procede anche al pagamento diretto della Cisoa ai lavoratori.
La seconda novità interessa i settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o per le riduzioni dell'attività effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (Eone): si può accedere alla Cigo senza che i relativi periodi rientrino nel limite massimo di durata, fissato in 52 settimane nel biennio mobile (gli altri datori di lavoro rientranti nella Cigo già fruiscono della neutralizzazione dei periodi per Cigo Eone). L’Inps ricorda, inoltre, che alla Cigo per Eone non si applica il principio generale in base al quale possono accedervi i lavoratori in possesso, presso l’unità produttiva interessata dalla Cigo, di un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda.
Le domande di Cigo per Eone si presentano entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento (sospensione o riduzione attività) lavorativa. In tal caso non è dovuto, dal datore di lavoro, il versamento del contributo addizionale. Tuttavia, precisa l’Inps, i periodi di Cigo rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, dovuto per eventuali ulteriori periodi di Cigo fruiti nel quinquennio mobile. La Cigo può essere erogata in anticipo dai datori di lavoro (salvo successivo conguaglio con l’Inps con i contributi dovuti) e può anche essere richiesto il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps.