La conoscenza approfondita delle procedure e delle regole diventa fondamentale per navigare con successo tra le nomine a tempo determinato. Entro il pomeriggio del 7 agosto, ore 14 (gli altri anni era entro la mezzanotte) i precari della scuola saranno impegnati nella scelta della scuola in cui lavoreranno come supplenti fino al 30 giugno o al 31 agosto 2025: 150 le preferenze che è possibile indicare. Tra le novità del prossimo settembre, l’addio alle Mad, le domande di messa a disposizione che potevano essere fatte anche da soggetti non ancora laureati. Ora i presidi dovranno pubblicare gli interpelli e nominare in base a un preciso ordine.
Potranno partecipare alla procedura per le supplenze anche i docenti di ruolo, ma non coloro che devono ancora svolgere l’anno di prova, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrà accettare incarichi a tempo determinato, in un diverso ordine o grado d'istruzione, solo per posti interi. Ciò è consentito a condizione che il nuovo incarico non sia inferiore a un anno scolastico o duri fino al 30 giugno.
Inoltre, durante questo periodo, il docente manterrà la titolarità della sede, senza percepire assegni, per un massimo di tre anni scolastici. La nota operativa sulle supplenze, simile a quella dello scorso anno, contiene le dettagliate istruzioni operative di sempre, con qualche precisazione. I contratti, anche se il 1° settembre è domenica, saranno assegnati da quella data perché la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio configura una causa di forza maggiore che non può incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali.
Per le supplenze si utilizzeranno le Gae e le Gps, solo in caso di esaurimento o incapienza di tali graduatorie, i dirigenti scolastici potranno ricorrere alle Graduatorie di Istituto.
Sembra terminata l’era delle Mad in cattedra dal primo giorno di scuola, punto critico soprattutto al Nord. Infatti, nel caso in cui le graduatorie di istituto siano esaurite, comprese quelle delle scuole viciniori, secondo l'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza Ministeriale, il dirigente scolastico dovrà pubblicare sul sito dell'istituzione scolastica degli avvisi specifici detti “interpelli” per il reclutamento di docenti. I docenti dovranno essere forniti di abilitazione e, per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili o, in subordine, del titolo di studio.
La copia degli avvisi dovrà essere inoltre inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente che la pubblicherà sul proprio sito. Per ogni classe di concorso o tipologia di posto, gli avvisi devono contenere i seguenti elementi essenziali: data di inizio della supplenza, durata, orario settimanale e sede di servizio, con l’indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione o specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio richiesti.
Nella scuola secondaria, per la copertura delle ore pari o inferiori a sei, viene data priorità al conferimento delle ore aggiuntive ai docenti già in servizio, abilitati specificamente per le materie con ore da coprire. La priorità va data ai docenti con contratto a tempo determinato che vogliano completare il loro orario di insegnamento, successivamente, l'offerta deve essere estesa ai docenti con contratto a orario completo, prima ai docenti con contratto a tempo indeterminato, poi a quelli precari. Il limite massimo è di 24 ore settimanali, considerando anche le ore aggiuntive rispetto all'orario obbligatorio.
Se, dopo aver proposto le ore aggiuntive ai docenti in servizio, dovessero residuare ore non coperte, il dirigente scolastico dovrà ricorrere alle graduatorie di istituto per l'assunzione di nuovi supplenti.
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