Start up e pmi, sostegni in bilico da parte delle persone fisiche
Start up e pmi, sostegni in bilico da parte delle persone fisiche
Benefici ko per il contribuente che investe ma ha redditi esclusi dall’Irpef. Inghippo nella nuova norma che rimodula i termini per l’utilizzo delle agevolazioni fiscali

di di Lelio Cacciapaglia e Fabrizio G. Poggiani 26/11/2024 02:00

Start up e Pmi innovative a rischio sostegno finanziario. In assenza di una interpretazione coerente e del coordinamento delle disposizioni legislative si rischia di vanificare gli incentivi previsti attualmente a sostegno delle start up e delle Pmi innovative.

Questi soggetti sono stati oggetto, recentemente, di una rilevante disposizione in termini di fruibilità delle agevolazioni, come introdotta dalla legge 162/2024 avente a oggetto “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”.

La norma richiamata, infatti, rimodula i termini per l’utilizzo dei benefici fiscali connessi all’investimento in start up e Pmi innovative da parte delle persone fisiche.

La disposizione del 2012...

Com’è noto, l’articolo 29-bis del dl 179/2012 dispone che è detraibile dall'Irpef un importo pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative (già) iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese, direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in start-up innovative; analoga agevolazione è prevista per gli investimenti nelle Pmi dal comma 9-ter dell’art. 4 del dl 3/2015, iscritte nell’apposito registro.

Per questi incentivi (start up, per un massimo 100.000 euro l’anno, Pmi, per un massimo 300.000 euro l’anno ma in entrambi in casi con obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno tre anni) è previsto che, laddove la detrazione sia di ammontare superiore all'Irpef lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare; l’eventuale detrazione che dovesse trovasse capienza nell’Irpef dei primi quattro periodi d’imposta sarebbe, pertanto, persa.

… e quella del 2024

Con l’art. 2 della citata legge 162/2024, però, si consente la fruizione anche qualora la detrazione superi l'Irpef lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi (senza limitazioni temporali), nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione in F24.

La disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 e dunque dal 2024; si tratta certamente di una novità di assoluto rilievo.

Ciò posto, la criticità emerge in relazione alla sorte di quelle persone fisiche che effettuano l’investimento in start up o Pmi innovative e dichiarano solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo utilizzando il regime forfetario, ovvero locazioni soggette a cedolare secca, dal momento che questi redditi non confluiscono nel quadro “RN” della dichiarazione annuale e, dunque, non scontano l’Irpef, bensì le rispettive imposte sostitutive. Dal momento che, per effetto della novella, il credito d’imposta che scaturisce dall’eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs 241/1997 ma anche nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, sembrerebbe ragionevole sostenere che queste imposte che non sono l’Irpef siano, appunto, le imposte sostitutive che emergono dalla dichiarazione e non confluiscono nel quadro RN; il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Mancata dichiarazione

Più complessa la questione ove l’investimento sia effettuato da una persona fisica che non presenta la dichiarazione dei redditi in quanto percepisce solo redditi di capitali tassati alla fonte (ad esempio dividendi dalla propria società di capitali).

Se la risposta è in quest’ultimo caso (o nei precedenti) l’agevolazione è inutilizzabile è giunto il momento di proporsi al vicino di casa per dare una sistemata al giardino e dichiarare un reddito di collaborazione occasionale, ovvero di scrivere un articolo pubblicandolo su una rivista avendo l’accortezza di farselo pagare e dichiarare il reddito come diritto d’autore.

In questi casi, in sostanza, l’intero importo della detrazione derivante dall’investimento in start up e Pmi risulterebbe eccedente e, dunque, convertibile in credito d’imposta. Inutile sottolineare che in tutto ciò non vi è assolutamente nulla di elusivo dal momento che le suddette prestazioni verrebbero effettivamente svolte. Una ulteriore insidia è rappresentata dalla norma “tagliola” prevista dalla legge di bilancio 2025 che falcidia per le persone fisiche le spese detraibili (tranne quelle sanitarie) per redditi superiori a un determinato importo giacché ricorrendo questo presupposto non si verifica tecnicamente alcuna eccedenza della detrazione riportabile o convertibile in credito d’imposta poiché la detrazione non sfruttabile non dipende dalla non capienza dell’Irpef ma dal fatto che la detrazione stessa supera il limite consentito e, quindi, si deve ritenere definitivamente persa.

Per le detrazioni in commento, maturate nel 2024, si tratterà quindi di comprendere come si potrà coordinare la conversione in credito d’imposta con la disposizione dello schema di legge di bilancio 2025 che fa salve le detrazioni delle spese derivanti da altre disposizioni normative sostenute fino al 31/12/2024, ripartite in più annualità.

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