Il governo vuol riscrivere “i confini” marittimi, istituendo una nuova “zona contigua” oltre la linea che delimita le acque territoriali. Obiettivo: rafforzare la sorveglianza contro chi elude in mare aperto la dogana, i paletti del fisco, le norme sanitarie o effettua immigrazione illegale. Palazzo Chigi punta anche a ricavare più valore dal mare, dando impulso alla navigazione commerciale, al turismo subacqueo (mediante l’istituzione di zone dedicate), alla diportistica. E intende rendere più sicura la navigazione, la cantieristica navale e le attività portuali, istituendo una nuova figura professionale: il consulente chimico di porto. Garantirà, poi, un punteggio più alto ai docenti che prestano servizio nei plessi scolastici delle isole minori. E, tramite sgravi contributivi, punta a recuperare al lavoro i pescatori rimasti sulla banchina perché le imbarcazioni su cui lavoravano vengono demolite. Tutto ciò verrà ufficializzato lunedì, 25 novembre, quando arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri per il via libera un disegno di legge teso a rafforzare l’economia del mare e la sicurezza nelle acque prospicienti lo Stivale. Il nuovo ddl segue al varo dell’istituenda agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, detta Asas, prevista nel disegno di legge sul mercato sottomarino, varato a ottobre in Consiglio dei ministri e attualmente all’esame del parlamento. Andiamo con ordine.
La zona contigua e i nuovi confini
Questa non potrà estendersi oltre le 24 miglia marine, a partire dalla linea di base (cioè la linea di costa a bassa marea, ndr) che misura la larghezza del cosiddetto mare territoriale. Il tutto nell’alveo della Convenzione Onu di Montego Bay sul diritto del mare, siglata il 10 dicembre 1982. Quando, però, la zona continua va a sovrapporsi agli spazi marittimi di uno stato vicino, saranno intese bilaterali tra Roma e il governo del paese “confinante” a definire i “limiti” della nuova zona contigua, in modo tale da non compromettere l’intesa. L’articolato detta anche i poteri che lo stato italiano avrà in questa nuova zona di sovranità marittima. Potrà:
• agire per prevenire violazioni in materia di diritto doganale, fiscale, sanitario, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;
• punire tali violazioni, quando siano commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;
• assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo in base al diritto internazionale.
Proprio sul piano delle relazioni internazionali, il ddl contiene anche una sorta di rassicurazione: i diritti degli altri stati nella zona contigua non saranno compromessi . La libertà di navigazione è assicurata, così come quella di sorvolo e di posa in opera di condotte e cavi sottomarini. Tutti i diritti previsti dalle norme internazionali vigenti saranno, comunque, garantiti.
Sul versante dei “confini” marittimi, invece, qualcosa cambia. Il ddl contiene un allegato che disegna le nuove linee di base e le linee di chiusura delle baie naturali e storiche, considerate rilevanti per misurare l’estensione del mar territoriale italiano. Questo perché, si legge nel ddl, occorre «tener conto della mutata morfologia costiera»; i nuovi limiti verranno così tracciati, in base a coordinate geografiche definite sui punti individuati nello stesso allegato. E dove queste linee non siano tracciate, valgono quelle oggi in vigore e presenti sulla cartografia ufficiale dello Stato. In ogni caso, le nuove delimitazioni saranno affisse in tutti i porti ed approdi del paese, a cura delle autorità marittime.
Paletti al turismo subacqueo
Il ddl punta a valorizzare anche le attività sottomarine di tipo ricreativo e culturale (incluse quelle didattiche), destagionalizzandole e fissando limiti al loro esercizio. Al contempo, mira a tutelare l’ambiente marino. Il tutto attraverso la codifica di termini e di una sfilza di requisiti che i centri di immersione e addestramento dovranno possedere per erogare i loro servizi, non agonistici. Questi centri potranno essere di natura imprenditoriale o attivati da organizzazioni non profit. Il testo prevede, inoltre, il cosiddetto «brevetto subacqueo», cioè un attestato di idoneità all’esercizio dell’attività sottomarina, che potrà essere rilasciato solo da istruttori o strutture abilitati alla didattica subacquea. E solo dopo aver frequentato un corso e superato prove teoriche e pratiche.
Professionisti sott’acqua
Il ddl rimanda, invece, alle regioni la disciplina delle professioni relative al turismo subacqueo. A tal proposito, considera «istruttore» chi è in possesso del brevetto e insegna attività subacquee a scopo ricreativo, mentre definisce «guida subacquea» chi accompagna in immersioni a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone; tutti, però, dovranno essere in possesso del brevetto.
Se beccati in assenza di requisiti istruttore e guida subacquei subiranno una multa tra 5.000 e 12.000 euro. Stesso importo per i centri d’immersione e addestramento (onlus incluse), privi dei requisiti necessari. Una multa tra mille e tremila euro colpirà, invece, il responsabile del centro che non abbia verificato e annotato in un apposito registro e prima dell’immersione: gli estremi del brevetto dei partecipanti; l’orario d’inizio dell’immersione e il nominativo di guida e istruttore incaricati della gestione della visita.
Le zone di turismo sottomarino
Nasceranno nuove aree apposite, classificate come tali. Ma, in attesa di una rivisitazione complessiva sul tema, toccherà ad un decreto del ministero del turismo (di concerto con gli altri dicasteri competenti e d’intesa con la Conferenza stato – regioni) individuare gli spazi marittimi di interesse turistico subacqueo. Il ddl impone già i criteri da seguire per farlo. Queste zone dovranno essere:
• sicure per le immersioni, la visibilità, la profondità delle acque e i dispositivi di soccorso;
• rilevanti sul piano paesaggistico e faunistico;
• interessanti dal punto di vista archeologico, anche per via della presenza di relitti, antiche strutture portuali, reperti archeologici e testimonianze del passato;
• ricche di tradizioni locali o percorsi tematici.
Facilitazioni per i diportisti
Su questo tema il ddl interviene modificando una serie di disposizioni relative alle dichiarazioni in capo ai diportisti e alle attività di locazione e noleggio delle imbarcazioni. I target sono diversi: semplificare sul piano amministrativo, sviluppare la cantieristica, implementare il Sistema telematico del diporto, garantire la sicurezza, tutelare la concorrenza. Così, barche e navi ad uso commerciale potranno essere utilizzate per altri usi commerciali rispetto a quelli previsti. E sarà lo sportello telematico del diportista (Sted) a rinnovare la licenza di navigazione; dovrà farlo entro un mese dalla presentazione dei documenti all’Ufficio di conservatoria centrale. Ma, in attesa che la licenza arrivi, farà da sostituto la ricevuta rilasciata dallo Sted alla presentazione dei documenti.
Per quanto riguarda le patenti nautiche estere, invece, gli italiani iscritti nell’Anagrafe residenti all'estero (Aire), in possesso di abilitazioni alla navigazione da diporto, potranno chiedere il rilascio della patente nautica italiana senza esami. Ma solo se hanno trasferito la propria residenza in Italia.
Più punti agli insegnati sulle isole
Il ddl prevede, a riguardo, che abbiano diritto a un punteggio aggiuntivo gli insegnanti che hanno prestato servizio per almeno 180 giorni, di cui almeno 120 per attività scolastiche, nei plessi scolastici di ogni grado siti alle Tremiti, a Pantelleria, nelle Pelagie, Egadi, Eolie, nelle isole Suscitane, Partenopee, Ponziane, Toscane e del mar Ligure (indicati all’articolo «A» della legge 448/2001). Un ulteriore bonus è disposto per gli stessi docenti che abbiano effettuato servizio nelle pluriclassi delle medesime scuole primarie. Il punteggio aggiuntivo sarà quantificato in sede di contrattazione collettiva nazionale, con l’obiettivo di favorire la loro mobilità.
Sgravi del 50% per i marittimi
Da ultimo, il ddl prevede che gli armatori di pescherecci che assumano maestranze colpite da misure di arresto definitivo e demolizione delle imbarcazioni su cui lavoravano possano vedersi riconosciuto, per ognuno di questi marittimi imbarcati, uno sgravio contributivo pari al 50% degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per i primi 24 mesi. Il pescatore, però, dovrà aver svolto il proprio lavoro per almeno 90 giorni sul natante arrestato e il nuovo imbarco dovrà avvenire entro tre mesi dalla cancellazione dai registri marittimi dell’unità da pesca demolita.
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