Il tempo stringe per comunicare i dati relativi alle spese per lavori antisismici agevolati con Superbonus. In base all’ultima proroga, chi non ha chiuso il cantiere al 31 dicembre 2023 deve caricare le informazioni richieste sul PNCS (portale nazionale delle classificazioni sismiche) entro il 30 novembre prossimo. Pena, in alcuni casi, la decadenza dall’agevolazione.
A fissare i nuovi obblighi è stato il dl 39/2024, ma questi sono stati resi operativi solo con l’emanazione del DPCM 17 settembre 2024. Tale decreto, infatti, ha fissato i termini entro cui procedere con il nuovo adempimento, a carico di coloro che non hanno concluso i lavori di miglioramento sismico agevolati con Superbonus entro il 31 dicembre 2023 o che vi hanno dato inizio dal 1° gennaio 2024.
Incroci normativi
Le tempistiche dipendono da alcuni incastri tra norme e comunicati, e sono da tenere attentamente sott’occhio per evitare le sanzioni previste. Nel dettaglio, il mancato rispetto dell’obbligo prevede la decadenza dalla detrazione in caso di CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) presentata dopo il 30 marzo 2024, e la comminazione di una sanzione pari a 10.000 euro per le CILA depositate in date precedenti.
L’art. 6 del DPCM 17 settembre 2024, in particolare, disponeva una scadenza breve, specificando che i dati relativi agli immobili e alla spesa sostenuta e da sostenere per i lavori anti-sismici sono da inoltrare entro il 31 ottobre 2024 in caso di SAL (stato avanzamento lavori) approvati entro il 1° ottobre 2024 ed entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi. Successivamente, però, il DPCM 29 ottobre 2024 ha prorogato il termine del 31 ottobre 2024 al 30 novembre 2024.
Segnalare malfunzionamenti
La stessa scadenza, poi, si applica alla possibilità di segnalare malfunzionamenti “che ostacolino il completamento della trasmissione delle informazioni”, come precisato da un comunicato del Dipartimento Casa Italia che ha preceduto di soli 4 giorni la menzionata proroga. Inviando via pec all’indirizzo casaitalia@pec.governo.it la documentazione che dimostra detti malfunzionamenti, il beneficiario del Superbonus può dunque ottenere una “temporanea sospensione dei termini”, purché la segnalazione avvenga entro il 30 novembre.
Vi sono pochi giorni a disposizione, dunque, per sciogliere i nodi che possono riguardare il proprio caso specifico, posto che la compilazione della comunicazione è avvolta da dubbi spesso non risolti dalle numerose risposte pubblicate nella sezione FAQ del Portale. Ad esempio, la scadenza del 30 novembre si applica ai SAL approvati prima del 1° ottobre 2024, ma molte situazioni concrete non prevedono la presenza di tale documento, la cui emissione non è un obbligo, ma al massimo una facoltà in caso di utilizzo del Superbonus tramite sconto in fattura o cessione del credito.
Domande, risposte
Alla domanda “cosa succede se non è mai stato creato un SAL per una pratica?”, però, la sezione FAQ del Portale ha risposto che “la data di riferimento per l’applicazione dell’obbligo normativo coincide con quella di adozione di ciascun SAL” e che dunque “in assenza di SAL emessi tale obbligo resta temporalmente indeterminato”, mettendo così in dubbio l’operatività del termine del 30 novembre in tali casi.
Tuttavia, viste le gravose conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo, che come detto possono arrivare alla decadenza dal Superbonus, esponendo così alla possibilità di subire un recupero fiscale, è consigliabile attivarsi in ogni caso per inoltrare i dati entro il 30 novembre.
Per gli interventi di efficientamento energetico, invece, i tempi sono diversi, poiché i dati sono da trasmettere all’ENEA ad integrazione delle asseverazioni già esistenti e nei termini già previsti per queste ultime.
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