Sì al danno da blacklist per le imprese. Quando la segnalazione della società alla Centrale rischi di Bankitalia si rivela abusiva, non si può negare il risarcimento al socio e amministratore che ne è fideiussore se la banca chiede il rientro dai finanziamenti all’azienda subito dopo la “denuncia” al database gestito dalla Vigilanza di Palazzo Koch. La prova del danno, infatti, ben può essere fornita per presunzioni. È irrilevante, poi, che il fideiussore non sia indicato personalmente come cattivo pagatore laddove risulta rifiutata l’erogazione di un prestito per essere il nome del garante accostato al debitore segnalato “a sofferenza”. È l’autore della segnalazione illegittima a pagare il risarcimento all’esito della causa per responsabilità extracontrattuale intentata dalla società denunciata. Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, nell’ordinanza n. 29252 del 13/11/2024.
Demerito creditizio
Sono accolti alcuni dei motivi di ricorso proposti dall’amministratore della società che aveva preso acquisito un capannone in leasing finanziario. È la finanziaria concedente a segnalare la srl alla Centrale rischi dopo il mancato pagamento di alcuni canoni di locazione, giustificato dall’utilizzatrice sul rilievo che i locali sono inutilizzabili. La controversia fra loro è definita dalla Camera arbitrale presso la Camera di commercio: il lodo accerta l’effettiva presenza di vizi nell’immobile, ritiene giustificato il mancato pagamento dei canoni ai sensi dell’articolo 1460 Cc e riduce il corrispettivo dovuto in relazione al contratto di leasing da 885 mila euro a circa 730 mila applicando la garanzia di cui all’articolo 1492 Cc in tema di vendita. In seguito l’utilizzatrice comunica alla concedente la risoluzione del contratto, che è fatta propria dal curatore fallimentare dopo la dichiarazione d’insolvenza della seconda. Sbagliano, insomma, i giudici del merito che ritengono sì illegittima la segnalazione alla blacklist di via Nazionale, ma escludono il risarcimento del danno, patrimoniale e non, sul rilievo che mancherebbe la prova delle conseguenze prodotte dal demerito creditizio segnalato.
Prova per presunzioni
La condotta della società concedente integra un illecito aquiliano: spetta alla società che utilizza il capannone, dunque, provare l’esistenza del danno e il nesso di causa fra la condotta colposa del creditore e il pregiudizio patito. Può essere provato anche per presunzioni il danno patrimoniale da segnalazione indebita alla Centrale rischi, che per un imprenditore si può risolvere in un peggioramento della sua affidabilità commerciale, che risulta essenziale anche per conseguire e mantenere i finanziamenti, con una lesione del diritto a operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza; per qualsiasi altro soggetto, invece, può consistere anche nel dimostrare la maggiore difficoltà nell’accesso al credito.
Immediata conseguenza
La Corte d’appello, nel caso specifico, non valuta in modo adeguato i documenti prodotti: un mese dopo la segnalazione la banca chiede alla società e al fideiussore il rientro dall’esposizione debitoria e deposita un ricorso per decreto ingiuntivo; insomma: l’immediata conseguenza è l’impossibilità di continuare a utilizzare le linee di credito ottenute e quindi l’obbligo per il fideiussore di far fronte con il proprio patrimonio alle richieste dei creditori in mancanza di pagamento da parte della debitrice principale. Neppure sono esaminati i documenti che possono dimostrare il diniego del prestito come mero garante del debitore in sofferenza. La parola passa al giudice del rinvio.
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