I sette migranti portati nel centro per il rimpatrio in Albania devono rientrare in Italia.
La sezione immigrazione del tribunale di Roma ha sospeso il trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio in Albania e ha sospeso la convalida dei provvedimenti presi dalle autorità di polizia. Per un ottavo migrante, sempre richiedente asilo, risultato vulnerabile subito dopo l'arrivo nel centro di Gjader, era già stato disposto il rientro in Italia.
La procedura di convalida, nei fatti, è stata sospesa perché, si spiega nell’ordinanza, si attende la decisione della Corte di giustizia europea sui quesiti pregiudiziali proposti anche in merito all'ultimo decreto 'Paesi sicuri'.
Già nelle scorse settimane i giudici del tribunale capitolino non avevano convalidato i trattenimenti dei primi migranti che erano stati portati nel centro di permanenza per il rimpatrio in Albania.
Il rinvio della questione alla Corte Ue
"I giudici hanno ritenuto necessario disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, formulando quattro quesiti, analogamente a quanto già disposto nei giorni scorsi da due collegi della stessa sezione in sede di sospensiva dei provvedimenti di rigetto di domande di asilo proposte da persone migranti precedentemente trattenute in Albania". Così spiega la nota diffusa dal tribunale civile di Roma, XVIII sezione. "Il rinvio pregiudiziale è stato scelto come strumento più idoneo per chiarire vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale emersi a seguito delle norme introdotte dal dl Paese sicuri, che ha adottato una interpretazione del diritto dell'Unione europea e della sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024 divergente da quella seguita da questo Tribunale nei precedenti procedimenti di convalida delle persone condotte in Albania e ivi trattenute". "Deve evidenziarsi" continua la nota, "che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell'Unione europea". E "pertanto, ferme le prerogative del Legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto la corretta applicazione del diritto Ue. Deve essere inoltre chiaro che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l'individuazione delle procedure da applicare; l'esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l'espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in Italia". Quindi "in ragione del rinvio pregiudiziale i giudici non si sono pronunciati sulle richieste di convalida, ma hanno dovuto necessariamente sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte di giustizia. La sospensione dei giudizi non arresta il decorso del termine di legge di quarantotto ore di efficacia dei trattenimenti disposti dalla Questura".
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