Imprese, polizza obbligatoria contro alluvioni, frane e terremoti
Imprese, polizza obbligatoria contro alluvioni, frane e terremoti
Decreto in arrivo. Gli imprenditori dovranno assicurare terreni, fabbricati e impianti entro la fine di marzo. Le compagnie non potranno rifiutarsi di stipulare le polizze

di di Bruno Pagamici 09/11/2024 02:00

Ormai è sicuro: tutte le imprese, con poche esclusioni, con sede legale o stabile organizzazione sull’intero territorio nazionale dovranno assicurarsi contro i disastri ambientali relativamente a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali iscritti a bilancio. E le compagnie di assicurazione non potranno rifiutarsi di stipulare polizze. Sace spa, invece, avrà la facoltà di riassicurare i rischi assunti dalle imprese di assicurazione attraverso la stipula di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.
I termini per mettersi in regola contro i rischi catastrofali, ovvero terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni, sarebbero teoricamente quelli del 31 dicembre 2024 come prescritto dalla legge di bilancio 2024, ma in pratica la dead line per imprese e compagnie di assicurazione scatterà verosimilmente dopo la fine di marzo 2025 a causa dei tempi tecnici che il legislatore dovrà rispettare per varare il regolamento recante le modalità attuative e operative degli schemi di copertura. Quella che secondo alcuni commentatori non è altro che una “tassa” assicurativa che trasferisce dallo Stato alle imprese (e quindi ai cittadini) il costo dei danni ambientali, è contenuta nello schema di decreto interministeriale recante modalità attuative e operative dell’assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), predisposto dal ministro dell’economia e delle finanze e dal ministro delle imprese e del made in Italy.

Il decreto interministeriale darà attuazione a quanto previsto dal disegno di legge ‘Ricostruzione’, attualmente in discussione in Parlamento, che introduce l'obbligo per le compagnie assicurative di erogare un anticipo pari al 30% del danno in caso di sinistri derivanti da eventi catastrofali.

Tale misura è pensata per offrire maggiore certezza nella liquidazione dei danni, consentendo alle imprese assicurate di accedere tempestivamente a risorse essenziali per una rapida ripresa della propria attività.

Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La legge di bilancio 2024

L’art. 1, commi 101-112, della legge 213/2023 stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

I premi

I premi saranno commisurati al livello di rischio, considerando le caratteristiche del territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, nel rispetto dei propri limiti di tolleranza al rischio e in linea con le esigenze complessive di solvibilità, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese, mentre Sace avrà la facoltà di riassicurare i rischi assunti dalle compagnie assicurative attraverso la stipula di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

Le esclusioni

Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole, per le quali però resta ferma l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

I vantaggi

L'obbligo assicurativo può comportare vantaggi

• l 'assicurazione consente di salvaguardare il patrimonio delle aziende ovvero il valore dei beni, delle attività e degli investimenti;

• la copertura assicurativa permette di ridurre i tempi e i costi di ripristino dei beni danneggiati, consentendo una più rapida ripresa dell'attività aziendale;

• le imprese non saranno svantaggiate nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

• nell’ottica del fronteggiamento dei rischi l'assicurazione stimola le imprese a effettuare una analisi delle fonti di pericolo e a realizzare misure preventive per aumentare la resilienza dell'impresa stessa.

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