Concordato preventivo biennale si apre la fase 2. Entro il prossimo 2 dicembre coloro che hanno sottoscritto il patto col fisco sono chiamati a versare l’acconto con il metodo storico in versione “maggiorato” o, in alternativa con quello previsionale che dovrà già tenere in considerazione in nuovo reddito “patteggiato” col l’agenzia delle entrate per il 2024. L’operazione è indispensabile per tenere in piedi l’istituto. Lato dichiarazioni 2024 per l’anno 2023 invece, chiuso ieri il termine esplicitare l’adesione al concordato, non sono possibili integrative che vado a modificare tale scelta ma sono comunque consentite quelle per variare i dati “reddituali” del modello originario.
Attenzione però perché variazioni tali da determinare un reddito o valore della produzione oggetto del concordato di importo superiore del 30% fanno saltare l’accordo tra contribuente e amministrazione.
L’acconto ad effetto concordato
Ai sensi degli articoli 20 e 31 del dlgs 13/2024 (che ha introdotto e disciplina il concordato preventivo biennale) per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap prevede metodi di determinazione con delle differenze rispetto a quegli ordinari.
Qualora infatti si volesse applicare il metodo storico, ovvero sulla base dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, è dovuta per le imposte sui redditi una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, mentre per l’ Irap di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17. Per i forfettari invece la maggiorazione da metodo storico è pari al 10% (3% per quelli in start up) della differenza tra reddito concordato quello d’impresa o lavoro autonomo dichiarato per il 2023.
Le citate maggiorazioni dovranno essere versate entro il termine di pagamento della seconda rata d’acconto quest’anno in scadenza il 2 dicembre (cadendo di sabato il termine ordinario del 30 novembre).
In caso invece di utilizzo del metodo previsionale, ovvero sulla base di dell’imposta relativa al periodo in corso, a seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Possibili integrative senza effetti sull’adesione
L’adesione al concordato per il biennio 2024-2025 (per i forfettari il solo 2024) andava esplicitata nel modello redditi 2024 e si cristallizzava con la dichiarazione trasmessa entro il 31 ottobre. Eventuali dichiarazioni integrative per “rettificare” l’adesione al concordato, sia per applicarlo che per eventualmente disapplicarlo, non avranno quindi alcuna rilevanza.
Resta possibile la trasmissione di integrative per rettificare gli altri dati reddituali o del valore della produzione ma attenzione alle modifiche che possono incidere significativamente ai fini della quantificazione della proposta di redditi da concordato. Ai sensi dell’articolo 22 del dlgs 13/2024 che disciplina il Cpb, il patto decade se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.
Su tale aspetto l’agenzia delle entrate nella già citata circolare 18/E ha specificato però che affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Cpb, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso Cpb, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
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