Tutti dentro lo scudo fiscale
Tutti dentro lo scudo fiscale
Decreto legge in Gazzetta Ufficiale. Possono ravvedersi anche gli esclusi dagli Isa causa Covid: per il 2020-2021 due nuove sostitutive, del 12,5% per i redditi e del 3,9% per l’Irap 

di di Giuliano Mandolesi  22/10/2024 02:00

Tutti dentro lo scudo fiscale: potranno usufruire del ravvedimento per il 2020-2021 anche coloro che a causa del Covid hanno beneficiato dell'esclusione dalle pagelle fiscali (Isa). Non solo. Rientrano nel beneficio anche tutti i periodi d’imposta senza indici sintetici di affidabilità per inizio o cessazione dell’attività o per non normale svolgimento della stessa: ad esempio per liquidazioni, operazioni straordinarie o modifica dell’attività svolta. Per queste annualità “senza Isa” arrivano due nuove sostitutive: al 12,5% per i redditi e al 3,9% per l’Irap, con una riduzione del 30% dell’imposta dovuta. Attenzione però: tutto lo scudo crolla in caso di rilevata infedele dichiarazione delle citate cause di esclusione Isa nella annualità oggetto di copertura dalle potenziali rettifiche dell’agenzia delle entrate. Queste sono le novità apportate dal decreto legge 155/2024 pubblicato in G.U. n. 246 dello scorso 19/10/2024 all’articolo 2-quater del dl 113/2024 (il c.d. decreto Omnibus) che ha introdotto lo scudo fiscale, disposizione abbinata al concordato preventivo biennale.

Dentro gli esclusi causa Covid

La disposizione in commento disciplinata all’articolo 2-quater del dl Omnibus, prevedeva che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, potevano adottare per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 un regime di ravvedimento versando una imposta sostitutiva ed avendo in cambio la protezione da eventuali rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del dpr 600/1973, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del dpr 633/1972. Dal tenore letterale della norma ed anche da quanto proposto dall’agenzia delle entrate nei dati di sintesi per l’applicazione dello scudo fiscale pubblicati nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati, sarebbero rimaste fuori dal perimetro della disposizione tutte le annualità nel corso del quinquennio con indicata una esclusione Isa. Nello specifico inoltre sarebbero rimaste tagliate fuori anche le annualità 2020 e 2021 con indicata una esclusione Isa causa Covid.

Raggio d’azione ampliato

Con l’articolo 7 del dl 155/2024 il legislatore corregge il tiro ampliando il raggio d’azione dello scudo e facendo rientrare nella disposizione anche i soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro (che non hanno determinato il reddito forfettariamente) e che hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid oppure che hanno indicato la possibilità di non applicazione degli Isa per non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis,comma 6 lettera a) del dl 50/2017 ovvero per inizio o cessazione dell’attività stessa. Per questi soggetti la base imponibile per l’applicazione della sostitutiva si potrà determinare incrementando il reddito ed il valore della produzione del 25% e poi applicando le aliquote rispettivamente del 12,5% e del 3,9% e scontando l’imposta calcolata del 30%.

L’infedele causa di esclusione fa saltare lo scudo

Con il comma 1 lettera b) dell’articolo 7 viene modificato il comma 10 dell’articolo 2-quater che disciplina le causa di decadenza dallo scudo fiscale introducendo una nuova casistica legata alle cause di esclusione Isa. Il nuovo accadimento che fa venir meno la protezione della rettifica reddituale si riscontrerà qualora vi sia una infedele dichiarazione delle citate cause di esclusione Isa negli anni potenzialmente scudabili.

Riproduzione riservata