Patente a crediti obbligatoria anche per i professionisti. Infatti, l’archeologo deve possederla per lavorare nei cantieri edili, perché, nonostante la sua attività si configuri come intellettuale (così i codici Ateco 74.90.99 e 72.20.00), egli di fatto «opera» nei cantieri e, dunque, non sfugge all’obbligo.
Lo precisa l’Ispettorato nazionale del lavoro in una Faq dell’ultimo aggiornamento, aprendo un varco all’estensione dell’obbligo ad altri professionisti. Come l’archeologo, infatti, anche geometri, architetti e ingegneri possono trovarsi ad «operare» nei cantieri (prendere le misure, per esempio) nell’espletare la prestazione intellettuale.
L’Inl risolve pure il problema che ostacola ai professionisti la richiesta della patente, cioè l’assenza del requisito d’iscrizione alla Ccia (non c’è obbligo nel caso di attività professionali). «L’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla Ccia», si legge nella Faq, «da intendersi come iscrizione all’Albo».
Professionisti e patente a crediti
La Faq, in base ai codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) che configurano il lavoro di archeologo come intellettuale, chiede conferma che l’attività possa essere considerata «prestazioni di natura intellettuale» ai sensi dell’art. 27 del dlgs n. 81/2008 e, dunque, esonerata dal possesso della patente.
L’Inl risponde negativamente: «gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili» e, pertanto, «devono essere in possesso della patente a crediti». La Faq, inoltre, chiede di sapere come comportarsi con la richiesta dal momento che è necessaria l'iscrizione alla Ccia, che non è obbligatoria per gli archeologi. L’Inl risponde spiegando che «considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla Ccia da intendersi, da parte dell’amministrazione, come iscrizione all’Albo». La soluzione, sicuramente pratica, è un po’ rischiosa. Infatti, l’iscrizione alla Ccia, come tutti i requisiti richiesti per la patente, sono oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (dpr n. 445/2000); pertanto, eventuali falsità, come precisato dall’Inl nella circolare n. 4/2024, sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del Dpr.
La disciplina per chi effettua mere forniture
La patente a crediti non è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. In un'altra Faq è stato chiesto di sapere se le operazioni di carico/scarico di materiali, eseguite con l’ausilio di attrezzature di lavoro (per esempio benne, forche, pinze), rientri nel concetto di «mera fornitura». L’Inl risponde affermativamente. L’uso di attrezzature, in tal caso, è funzionale al carico e scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano tali operazioni non sono tenute al possesso della patente.
Le sanzioni a carico del committente
Un’ultima Faq chiede di sapere se il committente, nell’ambito di appalti, sia tenuto a richiedere il possesso della patente. Anche questa risposta è affermativa. Il committente o responsabile dei lavori, spiega l’Inl, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese escluse l’attestazione di qualificazione Soa. In mancanza, scatta una sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro.
Riproduzione riservata