È consentito ai soci costituire “riserve con finalità specifiche”, finalizzate a garantire negli esercizi futuri un dividendo minimo ai soci o agli usufruttuari. Non è ammissibile per i minori ed i soggetti beneficiari di amministratori di sostegno essere nominati amministratori di srl mentre potranno esserlo nell’ambito delle società personali.Sono alcuni dei passaggi più rilevanti delle nuove 9 massime dell’edizione 2024 degli “Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti Societari” che saranno illustrati il 19/10/2024 a Mogliano Veneto, in occasione del consueto convegno annuale di presentazione.
Le riserve specifiche
La massima H.G. 42 evidenzia come sia consentito ai soci costituire “riserve con finalità specifiche”, ossia con un vincolo di destinazione a scopi predeterminati. Le riserve in commento (cd targate ) potranno essere istituite sia mediante una apposita clausola statutaria (“riserva statutaria specifica”) sia con la delibera di approvazione del bilancio (“riserva facoltativa specifica”). Fra i possibili utilizzi di tale tipologie di riserve viene evidenziato nella massima come esse possano essere finalizzate a garantire negli esercizi futuri un dividendo minimo da distribuire ai soci ovvero destinate negli esercizi successivi ad integrare il dividendo distribuito ai soci con la conseguenza che le somme che venissero prelevate da dette riserve dovranno intendersi assegnate a titolo di dividendo e pertanto spetteranno ai soci in relazione ai rispettivi diritti alla percezione degli utili e quindi anche in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale, come nel caso di categorie speciali di azioni privilegiate nella distribuzione dei dividendi. Nel caso di azioni gravate da usufrutto o pegno tali utili potranno essere assegnati rispettivamente all’usufruttuario o al creditore pignoratizio, ma questo non potrà avvenire (come si ricorda nella massima H.I.27) a fronte dell’accantonamento di utili in riserve generiche.
Il minore amministratore di società di capitali
Di estremo interesse appaiono le massime H.C.17 (per le spa) I.C.34 (che dispone simmetricamente in tema di srl). In esse si ampliano i contenuti dell’art. 2382 cc che prevede l’ineleggibilità al ruolo di amministratore di spa per coloro che siano dichiarati interdetti, (legali e giudiziali), inabilitati ovvero falliti. La massima estende l’ineleggibilità anche a tutti coloro che non godono della piena capacità di agire, quali i minori non emancipati e i soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno che non abbiano conservato tale capacità piena ai sensi dell’art. 409, co. 1, c.c.. la posizione viene spiegata dal notariato evidenziando come non possa ritenersi ammissibile che coloro che rappresentano o assistono un soggetto non pienamente capace che sia stato nominato amministratore di una società possano partecipare al procedimento di assunzione delle decisioni gestorie di tale società senza il consenso dei suoi soci e senza assumere la responsabilità degli amministratori.Dopo una serie di ondivaghi orientamenti giurisprudenziali, nel 2021 il dlgs 183 ha modificato l’art. 2475, co. 1 rendendo applicabile l’art. 2382 anche agli amministratori di srl.
L’amministrazione delle società personali
Se il sistema prevede che l’assunzione della qualità di imprenditore da parte di un minore nell’ambito di un’impresa individuale sia subordinata al rispetto di un particolare procedimento autorizzativo, tale procedimento (massima O.A.14), per simmetria deve trovare applicazione anche quando l’assunzione della qualità di imprenditore avviene nell’ambito di un’impresa collettiva, ossia nelle snc e per gli accomandatari nelle sas.
L’art. 2294 cc dispone quindi, coerentemente, che la partecipazione di un minore alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni previste per l’esercizio da parte del medesimo di un’impresa individuale dagli artt. 320 (minori sottoposti a responsabilità genitoriale), 371 (minori sottoposti a tutela) e 397 (minori emancipati) cc.In merito alle Sas, in particolare si deve tener conto dell’art. 2315: alle società in accomandita semplice si applicano le regole della società in nome collettivo per quanto compatibili, e quindi anche quelle di cui all’art. 2294 c.c.
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