Composizione negoziata, esperto ad hoc
Composizione negoziata, esperto ad hoc
Le modifiche apportate dal correttivo ter alla crisi d’impresa richiedono l’aggiornamento spontaneo del curriculum. Nuova informativa del Cndcec per chiarire l’adempimento

di di Marcello Pollio  15/10/2024 02:00

I professionisti iscritti negli elenchi provinciali degli esperti indipendenti della Composizione negoziata della crisi d’impresa (Cnc) tenuti dalle Camere di commercio (Cciaa) sono tenuti ad aggiornare personalmente sono tenuti personalmente a curare l’aggiornamento del proprio curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito. Lo prevede ora l’inciso inserito dal decreto correttivo ter (dlgs 13 settembre 2024, n. 136) al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii) che ha integrato il comma 5 dell’art. 13, il quale, specifica, che sono inseriti nell’elenco delle Cciaa i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del loro profilo indicando anche gli esiti delle composizioni negoziate seguite. Così, dunque, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) ha ritenuto di emanare una nuova informativa (n. 126/2024 del 10 ottobre) con la quale vengono date ulteriori utili informazioni per la compilazione delle schede da inserire nella piattaforma telematica.

Modello di scheda

L’informativa fa seguito ad altre due precedenti informative (n.81/2024 e n. 99/2024). Come richiesto dall’art. 13, co. 5, Ccii, infatti, la scheda sintetica, che deve contenere le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto, è compilata sulla base di un modello uniforme definito con decreto dirigenziale del ministero della giustizia. Questo è stato adottato il 21 marzo 2023, a integrazione del decreto dirigenziale del 28 settembre 2021. Il decreto del marzo 2023 dedica la sezione VI alla scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto, chiarendo che la stessa ha la funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.

Compilabile solo on line

La scheda sintetica è quella prevista dal modello riportato nell’Allegato 4 del decreto dirigenziale ed è resa disponibile dalle Cciaa che la mettono a disposizione dei professionisti tramite uno specifico supporto informatico, conforme al predetto allegato. Di fatto la scheda è compilabile solo on line tramite la piattaforma accessibile sul sito di Unioncamere all’indirizzo www.composizionenegoziata.camcom.com, nella sezione riservata a cui l’esperto accede con le proprie credenziali. La scheda contiene una parte iniziale con i dati personali e anagrafici del professionista, il suo codice fiscale e l’ordine di appartenenza, con precisazione della data di iscrizione. La prima sezione, poi, contiene l’indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, come precisate nella circolare del Ministero della giustizia 29 dicembre 2021. A tali esperienze vanno aggiunte quelle connesse agli incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata.

La seconda sezione

La seconda sezione, invece, contiene ulteriori informazioni che possono essere inserite dal professionista per consentire alle commissioni regionali una più completa valutazione dell’importanza delle esperienze indicate nella prima sezione (esempio, settore merceologico dell’impresa interessata dalla ristrutturazione, fatturato, debito complessivo ristrutturato, numero di dipendenti, numero di creditori coinvolti nella ristrutturazione). Il Cndcec ricorda che la compilazione della scheda sintetica avviene a cura del singolo professionista dopo la comunicazione del suo nominativo da parte dell’Ordine di appartenenza alla competente Cciaa e dopo l’inserimento del nominativo nell’elenco regionale. Compiuto il procedimento di iscrizione all’elenco, infatti, l’interessato viene abilitato all’utilizzo del supporto informatico per la compilazione della scheda.

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