Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il restyling della normativa sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. L’intervento si è reso necessario a causa delle caratteristiche sempre più digitali dei nuovi prodotti, dei nuovi modelli di business dell’economia circolare e delle catene di fornitura sempre più globali.
In base alle nuove norme le piattaforme online potranno essere ritenute responsabili di un prodotto difettoso venduto sulla loro infrastruttura digitale come qualsiasi altro operatore economico; inoltre, per garantire che i consumatori siano risarciti per i danni causati da un prodotto fabbricato al di fuori del perimetro comunitario possono essere ritenuti responsabili dei danni la società che importa il prodotto o il rappresentante del produttore straniero con sede nell’Unione.
Sono questi i principali aspetti di novità contenuti nella direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi che abroga la direttiva 85/374/Cee e che va incontro anche ai soggetti (persone fisiche) che hanno subìto un danno causato da un prodotto difettoso affinché abbiano diritto al risarcimento.
L’obiettivo del legislatore comunitario, tuttavia, non è solo tutelare i consumatori con un inasprimento della responsabilità per danno da prodotti, ma anche stimolare la diffusione e l’adozione di nuove tecnologie in grado di offrire chiarezza giuridica e condizioni di parità ai produttori.
La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli stati membri avranno due anni di tempo per recepirla nel proprio diritto nazionale.
Prodotto difettoso
Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale.
Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto sono prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui:
a) la presentazione e le caratteristiche del prodotto, comprese l'etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione, l'uso e la manutenzione;
b) l'uso ragionevolmente prevedibile del prodotto;
c) gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio;
d) gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l'interconnessione;
e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio.
Un prodotto non è considerato difettoso solo se è già stato o sarà immesso sul mercato un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso.
Il danno
Il diritto al risarcimento si applica solo alle seguenti tipologie di danno:
a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico;
b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne:
i) il prodotto difettoso in sé;
ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante;
iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali;
c) distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.
Il diritto al risarcimento copre tutte le perdite materiali e immateriali derivanti dal danno nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.
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