La dichiarazione di successione si semplifica. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante le disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva, si conferma la modalità semplificata di presentazione della dichiarazione di successione.
Quali sono le principali novità del dlgs
Tra le principali novità, emerge l'introduzione di nuove modalità di presentazione della dichiarazione, l'ampliamento dei soggetti obbligati e un maggiore ricorso alle procedure telematiche, tutte misure volte a semplificare e razionalizzare il processo successorio. Di seguito, si analizzano nel dettaglio le principali disposizioni.
Una delle modifiche più rilevanti del D.lgs. 139/2024 riguarda l’articolo 28, comma 1, del Tus, ossia l’introduzione dell’obbligo della presentazione in via telematica della dichiarazione di successione, che riguarda tutti i soggetti residenti in Italia, mentre per i soggetti non residenti viene mantenuta la possibilità di invio mediante raccomandata o altro mezzo equivalente che consenta di dimostrare con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata al momento della spedizione.
L’obiettivo di tale disposizione è chiaro: migliorare l’efficienza della trasmissione e ridurre l’uso della documentazione cartacea, favorendo al contempo una maggiore trasparenza e tracciabilità del processo.
Con la modifica apportata al comma 2, art. 28, del Tus, invece, il decreto amplia la platea dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione. Oltre agli eredi e ai legatari, ed agli amministratori di eredità giacente, già previsti dalla normativa precedente, vengono inclusi i trustee in caso di trust testamentari, per i quali il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione inizia decorrere dalla data in cui il trustee, successivamente all'apertura della successione, ha ricevuto notifica legale della sua nomina. Inoltre, in presenza di più soggetti obbligati il decreto conferma che la dichiarazione non si considera omessa se presentata anche da uno solo di essi.
Resta in vigore l'esenzione dall’obbligo di dichiarazione per il coniuge e i parenti in linea retta qualora l'attivo ereditario non superi i 100.000 euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
Le modifiche apportate dal decreto, con l’introduzione del comma 2-bis, art. 29, del Tus, permettono di semplificare il contenuto della dichiarazione di successione e gli allegati. Con successivi provvedimenti dell’Ade, si prevede infatti l’eliminazione progressiva di tutte le informazioni e la documentazione non più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Questo rappresenta un importante passo avanti nella riduzione degli oneri burocratici a carico dei contribuenti, che spesso si trovavano a dover presentare documentazione ridondante. La dichiarazione deve comunque contenere informazioni dettagliate sugli eredi e legatari, una descrizione analitica dei beni ereditati, il valore complessivo dell'asse ereditario e, qualora ve ne siano, le eventuali donazioni fatte dal defunto.
Il decreto introduce, poi, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative qualora, dopo la presentazione della dichiarazione iniziale, si verifichino eventi che alterano la devoluzione dell’eredità o del legato o che richiedano l'applicazione di imposte superiori. Anche queste dichiarazioni dovranno essere presentate con le stesse modalità telematiche della dichiarazione principale e sono soggette a controlli da parte dell’Ade.
Se la dichiarazione di successione non viene presentata entro i termini previsti, l’imposta è liquidata d’ufficio delle Entrate, che può avvalersi di dati raccolti autonomamente.
Altra novità importante all’art. 33, comma, 1, del Tus, che introduce l’autoliquidazione della imposta di successione. In precedenza, l’autoliquidazione riguardava solo le imposte ipotecarie e catastali per i beni immobili compresi nell’asse ereditario. Con il nuovo decreto, invece, i soggetti obbligati devono autoliquidare anche l’imposta sulle successioni. Questo significa che il contribuente è tenuto a calcolare e versare l'imposta dovuta senza attendere l’avviso di liquidazione da parte dell’Ade.
Le Entrate si riservano comunque il diritto di controllare, anche in maniera automatizzata, la correttezza del calcolo effettuato dal contribuente e di intervenire in caso di errori o omissioni. Se dall'esame della dichiarazione emerge un'imposta maggiore rispetto a quanto dichiarato, l'Ade, entro due anni dalla data di presentazione, notificherà un avviso di liquidazione, riportando le correzioni e le esclusioni effettuate. In tale avviso verrà richiesto il pagamento dell'integrazione dell'imposta entro sessanta giorni, unitamente alla sanzione amministrativa e agli interessi calcolati a partire dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
Un’altra novità interessante è contenuta nel nuovo comma 4-bis, art. 48, del Tus, che riguarda la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di procedere, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, allo svincolo di determinate somme cadute in successione, nel caso in cui vi sia un unico erede con età non superiore a 26 anni e vi siano beni immobili nell'asse ereditario. Lo scopo di questa misura è quello di agevolare gli eredi più giovani, facilitando il pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo. Le modalità attuative verranno chiarite dall’Ade tramite pubblicazione di un provvedimento. Quindi, il D.lgs. 139/2024 rappresenta un importante passo avanti verso la semplificazione e digitalizzazione della procedura di dichiarazione di successione. Le nuove modalità telematiche, l’ampliamento dei soggetti obbligati e la possibilità di autoliquidare le imposte contribuiscono a rendere il processo più trasparente ed efficiente. Tuttavia, sarà necessario attendere ulteriori provvedimenti attuativi da parte delle Entrate per chiarire alcuni dettagli operativi, come specificato precedentemente.
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