Vaccinazioni con mini sanatoria
Vaccinazioni con mini sanatoria
Per effetto dell’emendamento, la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro, mirante a colpire chi non abbia rispettato gli obblighi di legge, si applica non più a chi non abbia iniziato il ciclo vaccinale alla data dell’1 febbraio 2022, ma alla data del 15 giugno

di di Luigi Oliveri 02/07/2022 21:00

Mini sanatoria per i refrattari alla vaccinazione. La legge di conversione del “decreto aiuti” (d.l. 50/2022) si arricchisce di un nuovo articolo 51-bis, introdotto durante l’esame nelle commissioni V e VI della Camera dei deputati, che rivede il regime delle sanzioni per il caso di violazione dell'obbligo vaccinale previsto dagli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater del d.l. 44/2021. Tali norme, come si ricorderà, hanno introdotto l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di intelligence, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, del personale docente ed educativo della scuola e degli ultracinquantenni.

Corposo slittamento. Si tratta di un corposo slittamento delle scadenze disposte dal legislatore perché le persone appartenenti alle categorie viste sopra si prestassero ad adempiere agli obblighi. Scadenze inizialmente indicate per la fine dell’inverno 2022, quando ancora la pandemia era particolarmente forte e la campagna vaccinale nel pieno del funzionamento, che con la legge di conversione slittano parecchio. Si crea, così, un “cuscinetto” nei confronti di coloro che abbiano lasciato trascorrere i termini normativi, senza nemmeno avviare il ciclo della vaccinazione, oppure lasciandolo incompleto.

Per effetto dell’emendamento, la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro, mirante a colpire chi non abbia rispettato gli obblighi di legge, si applica non più a chi non abbia iniziato il ciclo vaccinale alla data dell’1 febbraio 2022, ma alla data del 15 giugno; oltre 3 mesi di “respiro” per chi non abbia inteso seguire gli obblighi vaccinali.

La sanzione tocca anche ai soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, sempre alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute.

Infine, la sanzione si applica ai soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 , dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, sempre alla nuova data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, i famosi green pass. Lo slittamento delle scadenze rende di fatto inapplicabile la sanzione connessa al ritardo nelle vaccinazioni accumulato fino a giugno, eliminando sul nascere una serie di possibili provvedimenti, appunto sanando in parte quanto avvenuto nei mesi scorsi.

Più tempo alle Entrate. Si allentano anche le maglie del procedimento di esazione delle sanzioni emesse. Infatti, passa anche da 180 a 270 giorni il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione, provvede all’emissione dell’avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi.

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