Se l’avvocato è in sciopero la sentenza è da annullare
Se l’avvocato è in sciopero la sentenza è da annullare
Se il giudice non concede il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione del difensore di adesione allo sciopero, si determinerà la nullità per la mancata assistenza dell’imputato

di Michele Damiani 22/08/2019 07:20

La proclamazione di una sentenza avvenuta quando l'avvocato incaricato ha aderito ad uno sciopero determina la nullità della sentenza stessa. In particolare, se il giudice non concede il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione del difensore di adesione allo sciopero, si determinerà la nullità per la mancata assistenza dell'imputato. È la conclusione a cui è giunta la quinta sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza 35102/2019. La vicenda riguarda una condanna per bancarotta fraudolenta confermata dalla Corte d'appello di Napoli in relazione a un fallimento avvenuto nel 2008. Contro questa sentenza è stato presentato ricorso in Cassazione, in particolare perché l'avvocato dell'imputato aveva depositato il 12 maggio 2017 presso la cancelleria della Corte d'appello la dichiarazione di adesione allo sciopero per le udienze dal 22 al 25 maggio 2017 deliberato dall'Unione delle camere penali. Ciò nonostante, la Corte d'appello napoletana fissava l'udienza per il 22 maggio e, non tenendo conto della dichiarazione di adesione allo sciopero da parte del legale, emetteva sentenza in sua assenza. Per il ricorso, quindi, la sentenza doveva considerarsi nulla per la mancata assistenza dell'imputato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Secondo la Corte, il ricorso è fondato. Questo perché «in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione delle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato». Perché l'udienza sia rinviata, si legge nella sentenza, è sufficiente che il difensore comunichi, nelle forme previste, la volontà di astenersi «in quanto con tale comunicazione, sia pure implicitamente, manifesta la propria volontà di essere presente all'udienza».

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