Sconti, rettifica Iva sempre dovuta
Sconti, rettifica Iva sempre dovuta
L’acquirente che, successivamente all’acquisto, ha ottenuto uno sconto o un abbuono sul prezzo, è tenuto a rettificare la detrazione dell’Iva anche se non ha ricevuto dal fornitore un documento contabile puntuale (la nota credito, nel sistema nazionale)

di di Franco Ricca 29/05/2020 08:08

L'acquirente che, successivamente all'acquisto, ha ottenuto uno sconto o un abbuono sul prezzo, è tenuto a rettificare la detrazione dell'Iva anche se non ha ricevuto dal fornitore un documento contabile puntuale (la nota credito, nel sistema nazionale) e anche se il fornitore non ha, a sua volta, recuperato la maggiore imposta versata sull'operazione. L'obbligo del primo, infatti, sussiste a prescindere dal diritto del secondo. E'quanto emerge dalla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia Ue ieri, 28 maggio 2020, nella causa C-684/18, promossa dai giudici romeni nell'ambito di una controversia che ha preso le mosse dalla evidenza, in un unico documento contabile, di ribassi relativi a diverse operazioni, di cui alcune interne ed altre intraunionali. La Corte procede anzitutto a riformulare la domanda, ritenendo che la questione riguardi l'interpretazione dell'art. 90 della direttiva Iva, il quale prevede, al paragrafo 1, che in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo successivi al momento in cui l'operazione è effettuata, gli stati membri devono ridurre la base imponibile nonché, di conseguenza, l'importo dell'Iva dovuta dal soggetto passivo; ciò, in sostanza, ogni qualvolta che, successivamente alla conclusione di un'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non sia percepita. In questo contesto, la prima questione è diretta a chiarire se l'amministrazione possa imporre ad un soggetto passivo, in base all'art. 185 della direttiva Iva, una rettifica della detrazione operata inizialmente, qualora, a seguito dell'ottenimento di riduzioni di prezzo sulle cessioni interne, ritenga che tale detrazione fosse superiore a quella spettante. Al riguardo, la Corte ricorda che, secondo l'art. 184, la detrazione operata inizialmente deve essere rettificata quando è inferiore o superiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto. Ai sensi del successivo art. 185, la rettifica deve avvenire quando, successivamente alla dichiarazione Iva, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in particolare qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo. Dalla lettura congiunta di detti articoli discende che il calcolo dell'importo di tale rettifica deve far sì che l'importo delle detrazioni fruite corrisponda, in definitiva, a quello a cui il soggetto passivo avrebbe avuto diritto se il mutamento degli elementi fosse stato considerato inizialmente. Nel caso di specie, i ribassi di prezzo ottenuti dall'impresa acquirente, nell'ambito di cessioni interne, hanno ridotto l'importo dell'Iva detraibile calcolato inizialmente, sicché si rende necessario rettificare la detrazione iniziale in modo tale l'Iva detratta venga a corrispondere a quella cui il soggetto passivo avrebbe avuto diritto se i ribassi fossero stati operati direttamente sulla base imponibile al momento dell'operazione. Il fatto che l'acquirente non disponga di una fattura specifica per tali ribassi, ma solo di una fattura complessiva emessa dal fornitore per tutti i ribassi relativi a molteplici operazioni, non lo esime dal rispettare l'obbligo della rettifica della detrazione dell'Iva operata inizialmente, a seguito della riduzione di prezzo ottenuta.

La seconda questione mirava a chiarire se, in base all'art. 185, il soggetto passivo acquirente sia tenuto alla rettifica anche nel caso in cui il fornitore abbia cessato l'attività nello stato membro e non possa più, per tale motivo, chiedere il rimborso di una parte dell'Iva che ha versato. A questo proposito, la Corte osserva che la circostanza che l'Iva dovuta dal fornitore non sia essa stessa rettificata, attraverso la riduzione della base imponibile ai sensi dell'art. 90 della direttiva, è irrilevante ai fini dell'obbligo della rettifica che si impone a carico del soggetto passivo acquirente. Da lato, tale circostanza non figura tra le deroghe all'obbligo della rettifica previste dall'articolo 185; dall'altro, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che l'Iva dovuta dal fornitore non sia stata essa stessa rettificata non incide sul diritto dell'amministrazione di ottenere la restituzione dell'Iva detratta dal soggetto passivo cessionario.

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