Piano straordinario di controlli dei Comuni sul Rdc
Piano straordinario di controlli dei Comuni sul Rdc
Ogni Comune deve procedere entro la fine del mese di ottobre a controlli sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE per almeno il 5% delle famiglie beneficiarie di RdC residenti sul proprio territorio

di di Daniele Cirioli 23/08/2019 07:29

Piano straordinario di controlli da parte dei comuni sull'Isee dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc). Ogni comune, infatti, deve procedere entro la fine del mese di ottobre a controlli sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee per almeno il 5% delle famiglie beneficiarie di Rdc residenti sul proprio territorio. A stabilirlo, tra l'altro, è l'accordo della conferenza stato-regioni, diramato dal ministero del lavoro con la nota prot. 8156/2019, sulle modalità di effettuazione dei controlli sul Rdc da parte dei comuni. Gli esiti dei controlli, sia ordinari (residenza e soggiorno) e sia straordinari (ISee), vanno comunicati dai comuni all'Inps tramite la piattaforma Gepi attivata dal ministero del lavoro (nota prot. 7250/2019). Le norme sul Rdc sui controlli stabiliscono che, nelle more del completamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei beneficiari di Rdc (e di Pdc: pensione di cittadinanza) sia svolta dai comuni, secondo modalità fissate in sede di conferenza stato-regioni, e gli esiti comunicati all'Inps tramite la piattaforma digitale. Con nota prot. n. 7250/2019, il ministero del lavoro ha reso noto di aver messo online la «Piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale (Piattaforma Gepi), all'indirizzo https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/,quale strumento per le attività dei comuni. Il Rdc spetta, tra l'altro, se il richiedente è residente in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due precedenti la domanda. L'accordo stabilisce che i comuni procedano, prioritariamente e comunque entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc, a individuare i periodi di residenza dei beneficiari sul proprio territorio e, nello stesso termine, a trasmettere i risultati all'Inps (cioè a inserirli in piattaforma digitale) se positivi. Altrimenti, se non c'è continuità di residenza negli ultimi due anni, i comuni devono indicare in piattaforma:

a) la data di ultima iscrizione nei propri elenchi anagrafici e il comune di provenienza;

b) i periodi d'iscrizione nei propri elenchi, indicando per ognuno date di inizio e fine.

Le informazioni sono trasmesse dalla piattaforma digitale al comune di provenienza, il quale, nei successivi 20 giorni, procede a inserire le stesse informazioni relative al proprio territorio. E così via: l'operazione si ripete, in presenza di altri comuni di provenienza fino a perfezionare il requisito (cioè i due anni di residenza). Qualora ciò non fosse possibile, invece, il Comune di ultima residenza convocherà l'interessato per acquisire informazioni (per esempio, se c'è stata residenza all'estero). L'accordo stabilisce che sia il comune di ultima residenza a verificare il requisito di soggiorno per tutti i beneficiari entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc e a comunicarlo, nello stesso termine (prorogabile a 45 giorni in caso di convocazione dell'interessato), all'Inps tramite la piattaforma digitale. L'accordo, infine, stabilisce che i comuni adottino entro tre mesi (entro fine ottobre prossimo) un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee per una quota non inferiore al 5% del totale beneficiari di Rdc residenti sul proprio territorio. I controlli dovranno prevedere anche l'incrocio dei dati con le informazioni in possesso degli uffici anagrafici e dei servizi sociali. Le risultanze sono inviate all'Inps entro 10 giorni, tramite piattaforma, ai fini dell'accertamento delle eventuali sanzioni e, nei casi previsti, sono trasmesse anche all'autorità giudiziaria.

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