Contraddittorio preventivo, ecco le esclusioni
Contraddittorio preventivo, ecco le esclusioni
Niente schema d’atto per 14 categorie di provvedimenti. Dalle multe alle cartelle, come cambia il confronto con l’amministrazione finanziaria. ItaliaOggi anticipa il decreto sulla riforma dello statuto firmato dal viceministro dell’economia Maurizio Leo

di di Cristina Bartelli 25/04/2024 02:00

Dalle multe alle cartelle, dagli accertamenti parziali automatizzati ai controlli formali sulle dichiarazioni. Sono 14 le categorie di atti per cui non scatta il contraddittorio preventivo, la forma di dialogo per cui prima di avviare l’accertamento l’Agenzia deve invitare in una fase di pre dialogo il contribuente a chiarire gli indici di anomalia in possesso dell’amministrazione stessa. A pochi giorni dall’avvio della riforma del contraddittorio fissato nel dlgs 219/2023 che ha modificato lo statuto del contribuente, al 30 di aprile, è pronto il decreto del ministero dell’economia che elenca e

dettaglia quali siano gli atti che non ricadono nel perimetro del contraddittorio informato e effettivo.

Come si compone il decreto 

Si compone dunque il tassello necessario anche agli uffici dell’amministrazione finanziaria per procedere agli invii di atti di controllo con il cosidetto schema di atto e inviti privi. Il decreto di quattro articoli firmato dal viceministro Maurizio Leo non si applica agli atti emessi dagli enti locali. Non sono citati tributi di diretta emanazione degli enti. Il decreto dà la definizione per riconoscere e individuare gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati: quelli emessi dall’amministrazione riguardanti esclusivamente violazioni che emergono dall’incrocio di banche dati nella disponibilità dell’amministrazione. Come ad esempio il caso degli accertamenti parziali 41 bis dpr 600/73 generati dall’incrocio odi dati come per l’indicazione dei canoni di locazione nel quadro RB.

Gli atti di pronta liquidazione

Per quanto riguarda gli atti di pronta liquidazione si devono intendere quegli atti emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai in possesso della stessa amministrazione come ad esempio i controlli di cui all’articolo 36 bis per coloro a cui si applica la liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

Gli atti di controllo formale

Infine gli atti di controllo formale delle dichiarazioni. In questo caso si deve intendere ogni atto emesso a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati; conseguentemente, sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del dpr 1973, n. 600.

riproduzione riservata