Meno contributi su stagionali e piccoli lavori
Meno contributi su stagionali e piccoli lavori
A partire da settembre i datori di lavoro possono non versare più il contributo addizionale (pari all’1,4%) sui rapporti a termine siglati dal 1° gennaio 2020 sui contratti a termine per le attività stagionali e piccoli lavori (fino a tre giorni) nel turismo e pubblici esercizi

di di Daniele Cirioli 05/08/2020 08:09

Via libera dell'Inps alla riduzione dei contributi sui contratti a termine per le attività stagionali e piccoli lavori (fino a tre giorni) nel turismo e pubblici esercizi. A partire da settembre, infatti, i datori di lavoro possono non versare più il contributo addizionale (pari all'1,4%) sui rapporti a termine siglati dal 1° gennaio 2020, come previsto all'art. 1, comma 13, della legge bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Per il recupero dell'eventuale contribuzione pregressa (versata dal mese di gennaio a quello di agosto 2020), i datori di lavoro possono utilizzare una denuncia contributiva (UniEmens) dei mesi di settembre, di ottobre o novembre. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 91/2020 di ieri.

Il costo della flessibilità

Il contratto a termine è un contratto di lavoro subordinato (o dipendente) che, a differenza di quello definito «normale» dalla legge (cioè quello a tempo indeterminato), prevede una durata prestabilita, entro un limite massimo di 24 mesi. Nella logica che il lavoro «non stabile» debba costare di più, è stato introdotto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all'1,4%, da versare esclusivamente sui contratti a termine. Tale maggiorazione, dovuta dal 1° gennaio 2013, ha subìto un incremento con la riforma del decreto Dignità: dal 14 luglio 2018 è incremento di uno 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine.

Vecchie e nuove eccezioni

Il contributo addizionale e la successiva maggiorazione hanno colpito, indistintamente, tutti i rapporti di lavoro a termine. Poi sono arrivate le deroghe, fino all'ultima della legge di bilancio 2020 (per esempio il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione dei lavoratori assenti). A seguito della Manovra 2020, i casi di esonero includono i contratti a termine stipulati a partire dal 1° gennaio 2020:

a) per lo svolgimento di attività stagionali «definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative»;

b) per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai Ccnl, territoriali e aziendali, stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019». L'esonero, precisa l'Inps, trova applicazione limitatamente alle attività svolte nel territorio della provincia di Bolzano, indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore e dal luogo ove ha sede legale l'azienda del datore di lavoro;

c) per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai Ccnl, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Da settembre

L'Inps precisa che l'esonero contributivo ha efficacia a partire dal periodo di paga di settembre. Per i periodi di paga da gennaio ad agosto 2020, nel caso in cui l'azienda abbia pagato sia il contributo addizionale Naspi che gli incrementi, i datori di lavoro interessati possono recuperare la contribuzione versata in uno dei flussi UniEmens di competenza di settembre, ottobre e novembre 2020. Nel caso in cui per i periodi da gennaio ad agosto 2020 sia stata versata la contribuzione già ridotta (senza addizionale), occorrerà effettuare flussi regolarizzativi.

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