Liti fiscali con testimoni
Liti fiscali con testimoni
Rigorosa analisi della prova ed apertura alla testimonianza scritta nel nuovo processo tributario: sono questi due rilevanti aspetti che emergono dalla lettura del nuovo articolo 7 del dlgs 546/92 come ulteriormente modificato a seguito degli emendamenti approvati in via definitiva in commissione

di di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi 06/08/2022 00:14

Rigorosa analisi della prova ed apertura alla testimonianza scritta nel nuovo processo tributario: sono questi due rilevanti aspetti che emergono dalla lettura del nuovo articolo 7 del dlgs 546/92 come ulteriormente modificato a seguito degli emendamenti approvati in via definitiva in commissione.

La testimonianza scritta. Già prima delle ultimissime modifiche, una novità di indubbio interesse era stata apportata alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del dlgs 546 del 1992. Si tratta della possibilità da parte delle “nuove” corti di giustizia tributaria, di disporre ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. Come ben rappresentato dal dossier illustrativo delle modifiche normative, il rinvio all'articolo 257 bis del cpc è da intendersi riferito, in primo luogo, alla modalità con la quale viene fornita la testimonianza che è quella scritta. La norma del codice di procedura civile prevede che il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, possa disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice dispone poi che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone il quale rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli della controparte o di terzi. Nell'ambito della riforma tributaria, la valutazione essenziale ai fini della acquisizione della testimonianza è dunque quella della Corte, in ragione del fatto che la norma afferma espressamente che l'acquisizione della stessa può avvenire anche senza accordo tra le parti ed ove il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione.

La prova in giudizio. Nel corso dell'esame parlamentare del ddl è stato introdotto un nuovo comma 5 bis all'articolo 7 del dlgs 546 del 1992, in base al quale 5-bis si afferma che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Si legge poi che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. Una prima osservazione che può essere formulata in relazione a questa disposizione normativa è quella, di carattere generale, in base alla quale si ripartisce di fatto l'onere probatorio nelle sue diverse modulazioni. Fermo restando che dovranno essere fatte delle riflessioni più approfondite rispetto ad una modifica normativa così importante, la prima osservazione è legata al fatto che da un punto di vista letterale la norma appare codificare un principio che dovrebbe essere comunque rispettato e poi vagliato dal giudice. Si dovrà poi riflettere sul rapporto tra questa disposizione normativa e quelle “ordinarie” in tema di accertamento quali, ad esempio, la previsione di cui all'articolo 42 del dpr 600 del 1973 in tema di motivazione degli avvisi di accertamento.