Linea dura sugli studi di settore
Linea dura sugli studi di settore
È legittimo l’accertamento fiscale per la condotta antieconomica anche quando la società chiude con un bilancio in attivo. L’ufficio delle Entrate deve tener conto di un utile molto modesto

di di Debora Alberici* * cassazione.net 06/12/2019 08:59

Linea dura sugli studi di settore. È infatti legittimo l'accertamento fiscale per la condotta antieconomica anche quando la società chiude con un bilancio in attivo. L'ufficio delle Entrate deve tener conto di un utile molto modesto. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 31814 del 5 dicembre 2019, ha respinto il ricorso del contribuente. La piccola impresa, una start-up, aveva ricevuto un atto impositivo con il quale veniva chiesto il versamento della maggiore Ires. Subito si era difesa sostenendo che l'attività era appena iniziata e che quindi era normale lo scostamento dagli studi. In più aveva chiarito che la condotta non potesse considerarsi antieconomica dal momento che il bilancio era sempre stato chiuso in attivo, di poco ma in attivo.

Le obiezioni avanzate dalla difesa non hanno fatto breccia presso i giudici del Palazzaccio che hanno confermato il verdetto della Ctr di Napoli.

Gli Ermellini hanno spiegato che l'antieconomicità della gestione di un'impresa non può veri?carsi solo quando essa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz'altro sconveniente il rischio d'impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, i costi sostenuti dalla contribuente nell'anno di riferimento sono stati dichiarati dalla società come pari a 980.049,00 euro, i ricavi sono stati dichiarati ammontanti a 809.905,00 euro, signi?cativamente inferiori, pertanto, e il pro?tto è stato indicato in dichiarazione come conseguito in misura pari a 10.104,00 euro. La Cassazione ha confermato per questi motivi che la gestione aziendale si è rivelata antieconomica. La valutazione della Ctr, peraltro, è stata fondata anche su ulteriori elementi. Ha rilevato il giudice dell'appello, per esempio, che le rimanenze ?nali sono state stimate dalla contribuente come di valore doppio rispetto a quelle iniziali. Ancora, nonostante i precari risultati di gestione conseguiti, la società ha continuato ad assumere ulteriori dipendenti.

Nell'enunciare questo principio i Supremi giudici hanno chiarito un altro punto fondamentale, e cioè che il dato che l'accertamento sia «basato» sullo studio di settore non esclude che esso possa trovare anche altre giusti?cazioni come, per esempio, riscontrate irregolarità contabili o la ritenuta antieconomicltà della gestione aziendale. Un accertamento tributario può dirsi basato su uno studio di settore, però, sol quando trovi in esso il suo fondamento prevalente.

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