Legali, l’asseverazione dell’Ordine può non bastare
Legali, l’asseverazione dell’Ordine può non bastare
Il giudice non può liquidare all’avvocato tutte le voci richieste soltanto perché la parcella è asseverata dall’Ordine, non ci si può limitare a ritenere provato lo svolgimento di tutta l’attività elencata nel documento trassato dal Coa

di Dario Ferrara 05/08/2020 08:10

Il giudice non può liquidare all'avvocato tutte le voci richieste soltanto perché la parcella è asseverata dall'Ordine. Risultano molto articolate le censure del cliente sulla spettanza e la congruità dei corrispettivi pretesi per le singole prestazioni indicate nella nota: non ci si può allora limitare a ritenere provato lo svolgimento di tutta l'attività elencata nel documento trassato dal Coa. E ciò perché così la motivazione è soltanto «apparente» in quanto elude le argomentazioni svolte con l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'assistito. È quanto emerge dall'ordinanza 14005/20, pubblicata il 7 luglio dalla sesta sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso del cliente contro l'ordinanza del tribunale che revoca l'ingiunzione emessa per quasi 20 mila euro ma condanna comunque l'assistito a pagare al legale oltre 16.800 euro per compenso, più altri 509 per il parere di congruità e le spese processuali. Al netto dell'acconto pagato di 3 mila euro, insomma, l'opposizione dell'assistito sarebbe «sostanzialmente infondata». Il legale segue la signora in tre cause di lavoro, un procedimento di accertamento tecnico preventivo e per consulenza stragiudiziale. Ma nel proporre l'opposizione al provvedimento monitorio la cliente solleva una pluralità di contestazioni, non tanto e non solo contro sull'effettivo svolgimento delle attività elencate nella parcella, quanto sul valore delle singole controversie. L'assistita, in particolare, lamenta che: le attività difensive hanno avuto esito sfavorevole; c'è duplicazione fra i compensi per la consulenza stragiudiziale e la successiva attività svolta in aula; risulta indebita l'applicazione dei massimi tabellari; nulla può pretendere l'avvocato per i procedimenti penali in quanto la parte risulta ammessa al gratuito patrocinio. Trova ingresso la censura che denuncia un'insuperabile contraddizione nella motivazione: il giudice dichiara non vincolante la parcella tassata ma riconosce al difensore l'intero importo richiesto, tranne il solo acconto versato, senza alcun riferimento alle risultanze processuali e con «argomentazioni apodittiche», fermandosi evidentemente al valore probatorio della parcella. Parola al giudice del rinvio.

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