I premi Inail fuori dal reddito dei forfettari
I premi Inail fuori dal reddito dei forfettari
I premi Inail versati per la propria posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono esclusi nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti “forfettari”.

di di Claudio Carlini 06/12/2019 08:59

I premi Inail versati per la propria posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono esclusi nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti «forfetari». Per i contribuenti che transitano nell'unico regime dei minimi sopravvissuto, il regime forfetario ex art. 1, commi 54-89, legge 190/2014, tra l'altro «regime fiscale naturale» per ditte individuali e liberi professionisti, è quindi ammessa la deduzione dei soli contributi previdenziali con l'esclusione dei premi Inail. È quanto concluso dall'AdE, ponendo tra l'altro fine a un'annosa diatriba dottrinale, in risposta all'interpello n. 913-780 del 2/12/2019 formulato da una ditta individuale in regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014 e ss.mm. obbligata al versamento sia dei contributi previdenziali Inps sia dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare veniva richiesto dall'istante di poter operare la deduzione dal proprio reddito d'impresa anche dei premi Inail versati per la propria posizione assicurativa, al rigo LM35 del Mod. Redditi PF, unitamente ai contributi Inps. L'AdE fonda le proprie ragioni dall'analisi del comma 64 articolo 1 della legge 190/2014 «Il reddito imponibile si determina applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, pari al 15%. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge [...] si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma». La lettura della norma, in effetti, facendo riferimento ai soli contributi previdenziali, non sembrerebbe lasciar spazio a interpretazioni a più ampio raggio, non fosse altro circa quanto statuito dall'art. 10, lett. e) Tuir secondo cui sono deducibili dal reddito complessivo «i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi», stessa linea, tra l'altro, adoperata nella stesura delle istruzioni ministeriali per la compilazione del Modello Redditi PF: «Nel rigo LM35, colonna 1, va indicato l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d'imposta in ottemperanza a disposizioni di legge». La considerazione della legge 190/2014 si pone quindi in avanti o alla pari al Tuir nell'interpretazione gerarchica delle fonti di diritto tributario. Se di fatto non sussistono dubbi circa la natura non previdenziale dei premi Inail gli stessi sono pacificamente collocabili tra costi di natura assistenziale. In verità l'AdE si era già occupata in passato di una casistica simile rinvenibile al punto 9 della circolare n. 15/e del 20/4/2005. Nella fattispecie veniva ammessa la possibilità di dedurre dal reddito complessivo dell'imprenditore agricolo i premi relativi all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni versata dallo stesso per la propria posizione assicurativa esclusa la quota riferita ai lavoratori dipendenti.

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