Fatture elettroniche, sanzioni ridotte, per poco
Fatture elettroniche, sanzioni ridotte, per poco
Scade il prossimo 18 novembre, il termine ultimo per trasmettere tardivamente le fatture elettroniche godendo delle sanzioni ridotte dell’80%. Per i contribuenti mensili, la non applicabilità delle sanzioni e la riduzione dell’80% sono da considerare valide fino allo scorso 30 settembre

di di Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech 16/11/2019 00:14

Scade il prossimo 18 novembre, il termine ultimo per trasmettere tardivamente le fatture elettroniche godendo delle sanzioni ridotte dell'80%. Per i contribuenti mensili, la non applicabilità delle sanzioni e la riduzione dell'80% sono da considerare entrambe valide fino allo scorso 30 settembre. A disporre la detta riduzione è il comma 6, dell'articolo 1 del dlgs 127/2015, come integrato all'art. 10 del dl 119/2018, con lo scopo di «ammorbidire» gli effetti negativi dei possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informativi. Sul tema della omessa e/o tardiva fatturazione è ritornata nei giorni scorsi l'Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 23, nel quale è stato confermato che « (…) la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento (circolare 23/E/1999 § 2.1) – comporta, in primis, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 del dlgs n. 471 del 1997» e, che detta norma, prevede, per ciascuna violazione (salvo riduzione per ravvedimento ma non per cumulo giuridico), una sanzione che, ferma restando quella comunque «piena» per l'eventuale omesso versamento, a seconda del caso, oscilla: (i) «fra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro; (ii) «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi specificamente introdotta dall'1/1/2016). Sul fatto che le citate sanzioni, fruendo del ravvedimento operoso entro il 18/11/2019, possano essere versate con la misura ridotta di 1/9 (riduzione prevista dalla lettera a-bis, comma 1, dell'art. 13 del dlgs 471/97) su un minimo edittale ridotto dell'80% (18%, invece del 90% ed euro 50, invece di 250) non vi sono dubbi, con riferimento a tutte le omesse e/o tardive fatturazioni (trasmissioni) relative alle operazioni effettuate a settembre 2019 dai mensili e nel secondo trimestre dai contribuenti trimestrali. Quello che lascia perplessi, nella formulazione di detto principio, è la parte in cui, come già emergeva da una attenta lettura della circolare 14/E/2019 delle Entrate, sembra trasparire il depennamento dell'esimente (esclusione totale delle sanzioni) per le fatture emesse con lieve ritardo (entro la liquidazione di riferimento) dai mensili per le operazioni effettuate dall'1/7/2019 al 30/9/2019. Se è chiaro che tale esimente è spirata per le operazioni effettuate dopo il 30 giugno scorso per i trimestrali, non può essere certamente così per le suddette operazioni effettuate dai mensili. La norma, di cui al terzo e quarto periodo, del comma 6, art. 1 dlgs 127/2015, come modificato dal dl 119/2018, infatti, dispone che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ex art. 1, comma 1, dpr 100/98; b) si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo (terzo periodo, nda), con l'ulteriore specificazione che «per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'Imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019» (quarto periodo, nda)». Sul punto, si rende necessario evidenziare, innanzitutto, che il «periodo precedente», cui fa riferimento il citato quarto periodo, deve essere considerato da punto a punto e non da punto e virgola (inizio della lettera b) a punto. La detta interpretazione omnicomprensiva (estensione tanto dell'esimente, quanto della riduzione) trova conforto, infatti, non solo nella corretta lettura dell'intero periodo ma anche dagli atti dei lavori parlamentari (dossier Camera «dl 119/2018 - A.C. n. 1408 - 3 dicembre 2018») che, proprio in merito al secondo periodo del comma 1, dell'art. 10 del dl 119/2018, ovvero del retro citato quarto periodo del dlgs 127/2015 precisa che «il secondo periodo del comma 1, introdotto al Senato, dispone che per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le deroghe richiamate nel primo periodo, non applicabilità delle sanzioni e riduzione dell'80%, si applicano fino al 30 settembre 2019». Infine, è evidente che per le operazioni effettuate dall'1/10/2019 è indubbiamente cessato, anche per i mensili, il periodo transitorio delineato dall'art. 10 del dl 119/2018 ma, considerato anche il clima di incertezza generato da tali «discutibili» interpretazioni, non si può che auspicare l'accoglimento delle le sollecitazioni avanzate dagli operatori professionali e dalle associazioni di categoria, di prorogare almeno fino a fine anno il periodo di moratoria originariamente previsto dal collegato dello scorso anno.

© Riproduzione riservata