Dividendi, esenzione ampia nerl cambio di residenza
Dividendi, esenzione ampia nerl cambio di residenza
Ai fini della distribuzione di dividendi, il trasferimento di residenza in continuità giuridica della società madre non pregiudica il rispetto del c.d. holding period necessario ai fini dell’esenzione da ritenuta ex art. 15 dell’Accordo tra UE e Svizzera

di di Andrea Porcarelli 12/09/2019 07:52

{mfimage}Ai fini della distribuzione di dividendi, il trasferimento di residenza in continuità giuridica della società madre non pregiudica il rispetto del c.d. holding period necessario ai fini dell'esenzione da ritenuta ex art. 15 dell'Accordo tra Ue e Svizzera del 26/10/2004 (come sostituito senza modifiche su questo punto dall'art. 9 del Protocollo approvato con la decisione Ue n. 2400/2015), fermo restando il rispetto rimanenti requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti. Questo il chiarimento fornito dalla Risposta 380 dell'Agenzia delle entrate. Come richiesto dall'accordo i dividendi corrisposti dalle società figlie italiane alle società madri svizzere non sono soggetti ad imposizione in Italia se, tra gli altri requisiti, la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni. Ad oggi non erano presenti chiarimenti in prassi per quanto riguarda trasferimento di sede in continuità giuridica quale causa interruttiva (o meno) del richiesto minimum holding period. In buona sostanza, a parere dell'Amministrazione per i trasferimenti sovranazionali deve aversi riguardo all'art. 25 comma 3 della legge 31 /5/1995, n. 218. Lo stesso si ripercuote sull'esatto inquadramento della fattispecie nel complesso: l'efficacia del trasferimento della sede statutaria è subordinata al duplice rispetto sia delle norme del Paese di provenienza sia di quelle del Paese di destinazione. Ne consegue che la continuità giuridica della società è condizionata alla ammissibilità del trasferimento nei due ordinamenti. Nel dettaglio la legge lussemburghese concernente le società commerciali dispone che il trasferimento della sede sociale di una società da o verso il Lussemburgo non dia luogo né a dissoluzione né a creazione di una nuova entità. Parimenti la legislazione svizzera riconosce esplicitamente lo spostamento di sede in continuità a condizione che la legislazione di appartenenza dell'entità estera lo preveda. A parere dell'Agenzia delle entrate ai fini della ricorrenza del requisito della detenzione della partecipazione per un determinato periodo, appare dirimente la circostanza che il trasferimento di sede, per espressa previsione di entrambi gli ordinamenti interessati, non dia luogo allo scioglimento e successiva ricostituzione della società (in linea seppure con riferimento alla p.ex. si consideri la Risoluzione 345/2008). I principi dovrebbero essere debitamente valutati anche nel caso di trasferimenti all'interno dell'Ue. È consolidata in ambito unionale la possibilità per una società di trasferire in un altro Stato la propria sede legale seguita dall'aggiornamento del sistema legale applicabile (c.d. «trasformazione internazionale» cfr. Sentenze Polbud e Cartesio).

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