Crac banche, via ai rimborsi ai risparmiatori
Crac banche, via ai rimborsi ai risparmiatori
Via alle domande di rimborso per gli azionisti vittime del crack bancario degli istituti di credito veneti. Avranno un ristoro pari al 30% del valore d’acquisto, fino a un massimo di 100 mila euro. Per gli obbligazionisti il rimborso è del 95% con lo stesso tetto

di di Espedito Ausilio 23/08/2019 07:10

Via alle domande di rimborso per gli azionisti vittime del crac bancario degli istituti di credito veneti. Avranno un ristoro pari al 30% del valore d'acquisto, fino a un massimo di 100 mila euro. Per gli obbligazionisti il rimborso è del 95% con lo stesso tetto. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del ministro dell'economia, Giovanni Tria, firmato l'otto agosto scorso (si veda ItaliaOggi dell'8 e del 15 agosto 2019); si tratta del terzo provvedimento attuativo che attiva il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).

I risparmiatori coinvolti dallo scandalo possono inviare le domande di ristoro solo per via telematica sul sito fondoindennizzorisparmiatori.consap.it. A partire da ieri gli interessati avranno 180 giorni di tempo per presentare l'istanza, per la cui compilazione vanno utilizzati esclusivamente i moduli informatici rinvenibili e compilabili sul sito istituzionale della Concessionaria servizi assicurativi pubblici. Rispetto al primo impianto del provvedimento, la platea dei beneficiari è stata ampliata: polizze vita e altri strumenti finanziari sono stati esclusi dalla composizione della soglia di 100 mila euro del patrimonio mobiliare, mentre sono state escluse le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita dal calcolo della soglia di reddito a 35 mila euro nel 2018.

Il Fondo indennizzo risparmiatori è stato introdotto nell'ordinamento dalla legge di Bilancio 2019; successivamente, la sua attuazione è stata dettagliata con il decreto crescita e con un successivo decreto attuativo del Mef. Il Fondo ha una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi, suddivisi in 525 milioni per ciascuno degli anni 2019. 2020, e 2021. Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio o di fatto (secondo quanto previsto dalla legge sulle unioni civili del maggio 2016), ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.

© Riproduzione riservata