Contributi, non c’è reato se i clienti sono falliti
Contributi, non c’è reato se i clienti sono falliti
Non si può condannare l’imprenditore che manca di versare i contributi previdenziali senza considerare che i suoi pochi clienti importanti sono falliti. E la recessione di lì a poco conduce la sua stessa azienda al concordato preventivo e alla dichiarazione d’insolvenza

di di Dario Ferrara 22/08/2019 07:00

Non si può condannare l'imprenditore che manca di versare i contributi previdenziali senza considerare che i suoi pochi clienti importanti sono falliti. E la recessione di lì a poco conduce la sua stessa azienda al concordato preventivo e alla dichiarazione d'insolvenza. L'imputato, infatti, per essere scriminato non lamenta una semplice crisi di liquidità, ma una vera e propria impossibilità assoluta ad adempiere. Ed è escluso che il giudice possa ritenerlo colpevole con una motivazione generica ignorando l'ampia produzione offerta dalla difesa: il datore non riesce a pagare parte delle retribuzioni ai dipendenti e nel fallimento della società ci rimette pure la casa. È quanto emerge dalla sentenza 36278/19, pubblicata il 21 agosto dalla terza sezione penale della Cassazione.

Obbligo prioritario. Il ricorso dell'imputato viene accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale, che chiedeva addirittura l'inammissibilità. È vero, per compiere il reato di omissione contributiva basta il dolo generico, dunque la coscienza e la volontà di non effettuare i versamenti all'Inps. E se i conti sono in rosso, quando arriva il giorno di paga il datore deve ripartire i soldi disponibili in modo da adempiere prima l'obbligo previdenziale, a costo di non corrispondere gli stipendi per intero. L'imprenditore si salva solo se dimostra che la crisi che ha colpito l'azienda non è imputabile a lui e che era impossibile uscirne.

Nessuna risposta. Inadeguata la motivazione della Corte d'appello che si limita a richiamare la giurisprudenza di legittimità sul dolo generico. Il debito verso l'Inps è collegato all'obbligo di retribuzione dei dipendenti e nei confronti dell'ente previdenziale il datore accumula passività per oltre 93 mila euro. Ma il giudice glissa su elementi che invece possono incidere sul profilo psicologico della condotta. La ditta opera in un settore particolare come l'installazione di impianti di telecomunicazioni: falliti i committenti principali per la piccola azienda si apre il baratro, mentre la crisi dei mutui subprime fa sparire le banche in grado di far credito. Due testimoni, poi, confermano il mancato pagamento di alcuni stipendi e tredicesime. La parola, dunque, passa al giudice del rinvio.

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