Compensi enti pubblici parametrati al bilancio
Compensi enti pubblici parametrati al bilancio
Nuove regole per gli emolumenti di amministratori e controllori degli altri enti pubblici: verranno calcolati sulla base della dimensione dell'ente e terranno conto del patrimonio netto, dell'attivo di bilancio, delle spese del personale e del valore della produzione

di di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi 24/09/2022 00:14

Dopo gli aumenti per i sindaci e gli amministratori comunali vengono stabilite nuove regole per gli emolumenti di amministratori e controllori degli altri enti pubblici.

Questi verranno calcolati sulla base della dimensione dell'ente e terranno conto del patrimonio netto, dell'attivo di bilancio, delle spese del personale e del valore della produzione. È l'effetto del dpcm 23 agosto 2022, n. 143 “Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”, messo a punto dal ministro dell'economia Daniele Franco e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 22 settembre 2022.

Il regolamento entrerà in vigore il 7 ottobre 2022 e riguarderà tutti i rinnovi degli incarichi successivi a tale data.

Gli enti interessati

Il regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici. Esso si applica agli enti e agli organismi di cui all'art. 1, comma 2, della 1. 31/12/2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti. Per espressa disposizione normativa sono, invece, esclusi da tale disposizione gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società pubbliche di cui al dlgs 175/2016, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali, anche in forma societaria.

Sulla base delle esclusioni previste dalla norma parrebbero, quindi, rientrare nell'ambito dell'applicazione della stessa i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco predisposto dall'Istat, fra cui: le Camere di commercio, gli enti di ricerca, le Università, la Croce Rossa, il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), l'Agenzia delle entrate, l' Agenzia italiana del farmaco (Aifa), l'Agenzia nazionale per il turismo – Enit, l'Automobile club d'Italia (Aci), la Società generale d'informatica (Sogei), il Gestore dei servizi energetici (Gse), associazioni e fondazioni teatrali e molte altre.

Il regolamento

Riguarda le procedure, i criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti al componenti degli organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli enti. I compensi, ai sensi dell'art. 5 del regolamento sono definiti sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico- patrimoniali degli enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi (si veda la tabella pubblicata in pagina).

A tal fine, gli enti sono ordinati in cinque classi dimensionali, come individuate da una apposita tabella.

L'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base di quattro indici economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale.

I valori dei predetti indici sono determinati con riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate negli ultimi tre bilanci approvati.