Più poteri agli ispettori del lavoro
Più poteri agli ispettori del lavoro
Anche le violazioni dei Ccnl rientrano tra le irregolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale che possono essere contestate a un datore di lavoro nell’esercizio del c.d. potere di disposizione

di di Daniele Cirioli 29/03/2024 07:14

Più poteri agli ispettori del lavoro. Anche le violazioni dei Ccnl rientrano tra le irregolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale che possono essere contestate a un datore di lavoro nell'esercizio del c.d. potere di disposizione. A stabilirlo è la sentenza 2778 del 21 marzo 2024 del Consiglio di stato, che ha ritenuto legittima l'adozione di un provvedimento di disposizione sull'inquadramento dei lavoratori, rettificando una sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia.

Il potere di disposizione

Il provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, è l'atto che può essere adottato dagli ispettori del lavoro nei confronti del datore di lavoro in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative. Il provvedimento detta indicazioni di comportamento vincolanti per il datore di lavoro destinatario: infatti, a esse deve necessariamente conformarsi, pena il pagamento di sanzioni. In altri termini, spiega la sentenza, con tale provvedimento l'ispettore può intimare al datore di lavoro di eliminare le irregolarità rilevate, concedendo un termine per adempiere e, solo in caso di mancata ottemperanza, applica la sanzione.

L'ambito di operatività

Per il Consiglio di stato, l'ambito di operatività del potere di disposizione fa riferimento alla «materia» oggetto delle irregolarità e non, piuttosto, a «violazioni» di norme o di disposizioni di legge. Infatti, l'irregolarità non deve essere già oggetto di sanzioni, amministrative o penali, altrimenti è la mancanza che viene riscontrata (cioè la violazione della norma o disposizione) a essere sanzionata, senza che sia offerta prima possibilità di redimersi mettendosi in regola. La materia è il lavoro e la legislazione sociale e non ha limiti, altrimenti, aggiunge il Consiglio di stato, il legislatore l'avrebbe specificato (come ha fatto altrove nel decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, che, tra l'altro, all'art. 14 disciplina il potere di disposizione). A nulla rileva, inoltre, il riferimento a «irregolarità» che, stabilisce l'art. 14 del dlgs n. 124/2004, possono essere oggetto del provvedimento di disposizione. Ciò diversamente da quanto argomentato dal Tar Friuli Venezia Giulia che, invece, aveva osservato che il non corretto inquadramento dei lavoratori dà luogo a «inadempimenti» e non a irregolarità. La scelta d'includere tra le irregolarità che possono formare oggetto del provvedimento di disposizione anche le violazioni dei contratti di lavoro, spiega ancora il Cds, esprime una valutazione dell'ordinamento di rilevanza pubblicistica dell'esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi, tale da meritare attenzione a livello amministrativo anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati.