Ok alla vaccinazione obbligatoria per l’ammissione alle scuole dell’infanzia. L’obbligo non lede il diritto alla salute e neppure la privacy. Così ha deciso il tribunale di Torino con la sentenza della prima sezione civile n. 5037/2024. Il caso, su cui si è pronunciato il tribunale, ha coinvolto i genitori di un bambino, nei confronti del quale è stato adottato un provvedimento di decadenza dall’iscrizione alla scuola per l’Infanzia, a causa della non regolarità dello status vaccinale del minore. I genitori hanno promosso un’azione contro il comune, sostenendo che la decadenza violava il diritto costituzionale alla salute basato sul consenso informato (articolo 32 della Costituzione) e il diritto alla privacy.
La tesi dei genitori
Al riguardo i genitori hanno sostenuto che la legge 219/2017 (norme in materia di consenso informato sui trattamenti sanitari) consentirebbe di sottrarsi all’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 73/2017. Seguendo il ragionamento dei genitori, se la legge 219/2017, applicando l’articolo 32 della Costituzione, ha messo al primo posto l’autodeterminazione del paziente e se, quindi, il medico non può eseguire un trattamento sanitario senza consenso, da ciò ne deriverebbe che il rifiuto alla somministrazione del vaccino, in quanto “dissenso informato”, regolarizzerebbe la posizione del minore. Quindi, sempre secondo i genitori, il dissenso informato è alternativo alla vaccinazione e, in presenza di formale dissenso, è illegittimo, per violazione dell’articolo 32 della Costituzione, il provvedimento di decadenza dall’iscrizione adottato dall’istituto scolastico.
Ma il Tribunale la pensa diversamente
Il tribunale ha smontato la suggestiva tesi della famiglia e ha respinto le richieste dei genitori del bambino, finalizzate alla riammissione a scuola e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Per fare ciò, il tribunale ha ricordato la giurisprudenza della Corte costituzionale che, più volte, ha salvato gli obblighi vaccinali a fronte dell’interesse della collettività e applicando un principio di solidarietà. Anche quando il vaccino è obbligatorio, peraltro, nota la sentenza, si deve raccogliere il consenso informato, ma questo non significa che il dissenso informato sia equivalente alla vaccinazione. Al contrario, se non si adempie all’obbligo vaccinale, ci si deve assumere le conseguenze negative previste dalla legge.
Nel caso di vaccinazioni obbligatorie sono certamente dovute le informazioni sulle condizioni di esenzione e sulle conseguenze in caso di mancata vaccinazione, ma le regola del consenso informato non può aprire la porta a qualunque valutazione soggettiva: se fosse così, si avrebbe un abuso nell’esercizio del diritto a esprimere il consenso informato, che sarebbe usato, in realtà, per eludere l’obbligo vaccinale.
Cosa dice il dl 73
Il decreto-legge 73/2017, in effetti, detta alcune cause di esenzione dall’obbligo vaccinale, ma si tratta di casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Fuori da queste ipotesi, non c’è spazio per sottrarsi all’obbligo vaccinale, che è compatibile con la disciplina del consenso informato.
Il tribunale ha anche esaminato la contestazione della violazione della privacy, senza rinvenire profili idonei a invalidare il provvedimento di decadenza.
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