Un rappresentante del Mef nelle società che prendono fondi pubblici
Un rappresentante del Mef nelle società che prendono fondi pubblici
Sfiduciati i collegi sindacali delle società di capitali e degli enti. In ogni collegio di ente o società che percepisca un contributo pubblico di 100.000 euro dovrà infatti essere introdotto un membro di nomina ministeriale

di di Luciano De Angelis 28/10/2024 18:08

Sfiduciati i collegi sindacali delle società di capitali e degli enti. In ogni collegio di ente o società che percepisca un contributo pubblico di 100.000 euro dovrà infatti essere introdotto un membro di nomina ministeriale. È quanto prevede l’art. 112 della legge di bilancio rubricata “Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica”.

Le nuove disposizioni

La nuova norma prevede di integrare i collegi sindacali o di revisione (quindi si ritiene anche i collegi delegati alla revisione legale) con un rappresentante del MEF per ogni struttura che riceva un contributo pubblico annuale sotto qualsiasi forma quantificato transitoriamente in 100.000 euro. L’obbligo riguarderebbe tutte le spa (circa 30.000) ma anche le cooperative, le fondazioni o le associazioni (indistintamente, a quanto sembra, operanti ai sensi del libro 1° c.c. o ETS) e ciò potrebbe avvicinare gli enti potenzialmente interessati alle 40.000 unità. Tale disposizione, si legge nel co. 1 dell’art. 112, avrebbe la finalità di potenziare le funzioni di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica. L’importo del contributo rilevante, sarà a regime stabilito con apposito DPCM su proposta del MEF entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L’obbligo non riguarda le società controllate e le società partecipate da regioni ed enti locali.

La decorrenza

L’importo del contributo rilevante, provvisoriamente stabilito in 100.000 euro, sarà definitivamente fissato entro il mese di marzo 2025, in tempo utile per consentire alle società ed agli enti le relative valutazioni in merito alla nomina, anteriormente all’assemblea eventualmente delegata al rinnovo degli organi di controllo. Il secondo comma della disposizione infatti, prevede che l’obbligo di integrazione si applichi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva all’esercizio in cui si verificano le relative condizioni (cioè la ricezione del contributo pubblico). Il tempo del verbo utilizzato dalla norma “ricevono” e non “hanno ricevuto” fa ritenere (ma a riguardo serve una conferma ministeriale) che la disposizione si applichi a partire dai contributi ricevuti dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2025) e che non abbia valenza retroattiva cioè in merito ai contributi  ricevuti anteriormente a tale data. Tutti gli enti, chiamati all’applicazione della nuova norma, entro  120 giorni dalla entrata in vigore della legge (aprile 2025) dovranno modificare i loro statuti, regolamenti ed eventuali regole organizzative, in coerenza con le nuove disposizioni legislative.   

I revisori e sindaci nominati in rappresentanza del Mef

I rappresentanti del Mef dovranno assicurare una attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate. Ciò dovrà avvenire  in conformità alle direttive individuate dal MEF al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l’ordinamento dell’Unione europea. In merito ai rappresentanti del Mef, va ricordato che ad oggi il DL. 98/2011 (art. 10, co. 19) convertito con l. 15 luglio 2011, n. 111 dispone che essi siano designati o nominati nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del d.lgs 30.3.2001 n. 165 e delle autorità indipendenti (fino ad oggi non era infatti prevista la nomina per soggetti privati), e che siano scelti in un apposito elenco, nel quale possono iscriversi esclusivamente i dipendenti del ministero stesso, in possesso di idonei requisiti professionali.

Le criticità della norma

Se da un lato l’obbligo di monitorare la corretta destinazione dei contributi pubblici appare corretto, dall’altro non sembra che la norma persegua a pieno tale obiettivo. L’art. 112, infatti, lascerebbe del tutto escluse da verifiche quelle società, come le srl, che avessero nominato un sindaco unico o un revisore. Data la professionalità richiesta agli attuali membri dei collegi sindacali e revisori (in stragrande maggioranza dottori commercialisti, revisori legali, docenti universitari in materie aziendalistiche), il monitoraggio dei fondi in oggetto potrebbe, ad avviso dello scrivente, essere ottenuto con una mera rendicontazione dei controllori privati al Mef. Qualora si introducesse una tale ipotizzata disposizione, si andrebbero, inoltre,  a parificare le situazioni di tutte le società ed enti, mentre la nuova norma di cui all’art. 112 introdurrebbe il controllo solo nelle società dotate di organo pluripersonale. Mediante la rendicontazione eventualmente richiesta al revisore (nominato anche nelle srl) , inoltre, da un lato si eviterebbe un controllo pubblico in enti privati e dall’altro anche i contributi erogati agli enti a controllo monocratico sarebbero assoggettati a verifica.