Basta l’e-fattura a far scattare il decreto ingiuntivo. Sono riscritte le verifiche preliminari nel primo grado per evitare false partenze nella fase introduttiva. Cresce per quantità e qualità il ricorso alle notifiche via Pec. Sì alla pubblica udienza al posto della trattazione scritta quando la prima risulta necessaria al giudice o alle parti nell’economia della causa. Aumenta l’impiego del rito di cognizione semplificato che riduce i tempi del processo. È il decreto legislativo correttivo sulla riforma Cartabia del processo civile approvato il 29/10/2024 in via definitiva dal Consiglio dei ministri, che punta a rendere «più fluidi alcuni snodi» e a «chiarire punti controversi» emersi dalle prime applicazioni: il provvedimento doveva essere adottato entro venerdì primo novembre in base alla legge delega del 26/11/2021, n. 206 e nei giorni scorsi ha ricevuto un nuovo parere favorevole dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato (a Palazzo Madama con osservazioni).
Prova scritta
Anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema d’interscambio dell’Agenzia delle entrate diventa prova scritta per ottenere l’ingiunzione al pari del documento cartaceo annotato nelle scritture contabili: in mancanza di una previsione testuale, infatti, finora alcuni uffici giudiziari non hanno concesso il provvedimento monitorio per crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro oltre che per prestazioni di servizi rese da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi pure nei confronti di persone fisiche. Ora c’è la piena equiparazione.
Nuova scansione
Riscritto l’articolo 171 bis Cpc sul «delicato snodo» delle verifiche preliminari: le attività a carico del giudice nella fase introduttiva dal processo sono scandite in modo da evitare che si debba tornare indietro. Il tutto per consentire davvero che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando risulta instradata in modo corretto. Quando la controversia appare di pronta soluzione il giudice può disporre il passaggio al rito semplificato, senza dover attendere il deposito delle memorie di cui all’articolo 171-ter Cpc. Estesa ai procedimenti pendenti la possibilità di emettere ordinanza anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate di cui all’articolo 183-ter Cpc.
Diritto di difesa
Si batte il sentiero di mezzo fra trattazione scritta e in udienza: il rito cartolare nasce per non appesantire la causa ma scatta l’udienza quando la comparizione è necessaria affinché si formi il libero convincimento del giudice, per garantire il diritto di difesa delle parti oppure per definire la lite in via conciliativa. Con la modifica all’articolo 128 Cpc è sufficiente l’opposizione anche di una sola delle parti perché il giudice revochi il provvedimento di trattazione scritta e disponga la celebrazione in pubblica udienza. Con il processo telematico non serve più redigere e depositare l’iscrizione a ruolo.
Perfezionamento disgiunto
Cambia la disciplina delle notifiche eseguite per posta elettronica certificata dall’ufficiale giudiziario. Il quale può trasmettere il duplicato informatico dell’atto, oltre che la copia informatica sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo Pec del destinatario, che risulta da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La notifica si intende perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore rende disponibile l’atto nella casella di posta elettronica certificata di quest’ultimo; il tutto per analogia a quanto avviene nella consegna con la posta tradizionale.
Che succede se la notifica non va a buon fine? Dipende di chi è la colpa: se ciò avviene per causa non imputabile al destinatario si dovrà procedere nelle forme “tradizionali”, mentre l’atto sarà depositato in un’area web ad hoc nel portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia quando la casella Pec del destinatario è piena o comunque non attiva.
Parte costituita personalmente
Cambiano anche le notifiche e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente. Sono eseguite all’indirizzo Pec che risulta da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, così come le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano con il deposito oppure con notifica all’indirizzo di Pec che risulta da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.
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