L’omessa dichiarazione Irap per i periodi d’imposta 2021/2023 non preclude l’accesso al concordato preventivo biennale. Al contrario però, la mancata presentazione del modello per liquidare l’imposta regionale sulle attività produttive per gli anni del biennio concordatario determina la decadenza dal patto. Mentre il decesso del socio non fa venire meno il concordato preventivo biennale. Questa alcune delle indicazioni dall’agenzia delle entrate ieri, a meno di sette giorni della data ultima per aderire al concordato preventivo biennale, fissata per il 31 ottobre 2024, in un pacchetto di 15 faq avente ad oggetto plurimi quesiti applicativi del nuovo patto col fisco.
Con l’omessa dichiarazione Irap ok al Cpb
Con la faq n.14 l’agenzia delle entrate specifica che “l’omessa dichiarazione Irap relativa ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce al Cpb non costituisce causa di esclusione dallo stesso”. Secondo l’amministrazione finanziaria infatti l’articolo 11 comma 1 del dlgs 13/2024, secondo cui non possono utilizzare il Cpb coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, va interpretato in modo letterale per cui, facendo riferimento solamente ai redditi, non abbraccia anche la dichiarazione Irap. Di contro però tra le cause di decadenza vi è anche l’omessa presentazione delle dichiarazioni relative agli anni oggetto del concordato ed in questo caso l’omissione di quella per liquidare l’Irap rileva per attivare la decadenza.
Proposta over 85mila euro di fatturato ai forfettari
Qualora un contribuente forfettario dovesse ricevere una proposta di reddito da Cpb per il 2024 alla quale corrispondono ricavi o compensi per un importo superiore a 85mila euro (per applicazione inversa dei coefficienti di redditività) non fuoriesce dal regime agevolato dal 2025 rilevando, per la decadenza dal forfait, i ricavi e compensi effettivamente realizzati.
Il decesso del socio/associato
Risposta “tombale” dell’agenzia delle entrate nella faq n.3 nell’affermare che il decesso del socio o dell’associato non dà luogo ad ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale. In questo caso però dubbi permangono perché il decesso può generare nelle società di persone e nelle associazioni un cambio di compagine sociale a cui sono connesse cause di decadenza ed esclusione dal patto a seconda del momento in cui l’accadimento si manifesta.
Irrilevante la deduzione integrale del magazzino
Le variazioni in aumento e diminuzione che possono essere apportare al reddito d’impresa concordato sono tassative per cui, anche l’eventuale perdita generata dalla deduzione integrale del magazzino in caso di passaggio da contabilità ordinaria a semplifica nel biennio del patto, non essendo contemplata nel pacchetto delle variazioni disciplinate all’articolo 16 del dlgs 13/2024, non può essere utilizzata per abbattere il reddito concordato.
L’adeguamento Isa è rilevante ai fini del concordato
Nella faq n.12 l’agenzia delle entrate evidenzia che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, che sono dichiarati dal contribuente per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2023, concorrono alla formazione dell’importo del reddito e del valore della produzione netta del 2023 e devono essere indicati nei righi P04 e P05 del modello Cpb.
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